T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 196

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Svolgimento del processo
La sig.ra C.B., nonna del ricorrente, era assegnataria dell’alloggio sito in XXX, Via delle XXX n. XXX.
Riferisce il ricorrente di aver assistito la nonna fin dall’anno 2004 e dal settembre 2005 di aver chiesto ed ottenuto il trasferimento della residenza presso la stessa.
In data 4.8.2008 la sig.ra B. otteneva dal Comune resistente l’ampliamento del nucleo familiare, includendovi l’attuale ricorrente, decedendo, poi, in data 8.6.2009.
Il ricorrente presentava domanda di subentro nel contratto, che veniva tuttavia disattesa e impugnata con il presente ricorso.
Con unico ed articolato motivo in diritto il ricorrente censura il diniego per eccesso di potere e violazione di legge, ritenendo di possedere i requisiti previsti dalla legge, specificamente per quanto concerne la convivenza protratta per oltre un triennio con la precedente assegnataria. In particolare, sarebbe documentato che la nonna è deceduta nel giugno 2009 e che il ricorrente ha trasferito la propria residenza anagrafica presso la stessa fin dal settembre 2005. Il comma 4 dell’art. 20 del R.R. n. 1/2004, ai fini del subentro, si limiterebbe a richiedere una convivenza protratta per oltre tre anni e l’autorizzazione da parte dell’Ente, senza collegare la decorrenza del periodo di convivenza alla data di autorizzazione, come invece espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Osserva preliminarmente il Collegio come la normativa applicabile alla fattispecie rationae temporis sia quella contenuta nel Regolamento Regionale n. 1 del 10.2.2004, e non quella precedente di cui alle L.r. nn. 91 e 92 del 5.2.1983, abrogate dall’art. 3 della L.r. 3.4.2001, n. 6.
I commi 3 e 4 dell’art. 20 del citato Regolamento regionale n. 1/2004, in materia di "subentro nell’assegnazione", prevedono che:
"3. Possono subentrare nell’assegnazione gli ascendenti e i discendenti in linea retta, non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, rientrati nel nucleo stesso da almeno un anno, se il rientro è documentato per assistenza all’assegnatario o a un componente familiare, di età ultrasettantacinquenne o disabile pari o superiore al 66%, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto, ovvero sia dovuto a separazione coniugale o a cessazione di convivenza more uxorio documentate. Il periodo di convivenza decorre dalla data di autorizzazione da parte del gestore.
4. Possono altresì subentrare nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare non facenti parte del nucleo assegnatario, ma conviventi al momento del decesso dell’assegnatario e negli altri casi in cui il titolare della locazione sia uscito dal nucleo familiare, purché tali soggetti siano stati autorizzati dall’ente gestore secondo la disciplina indicata ai commi 7, 8 e 9 e la durata della convivenza non sia inferiore a tre anni, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell’erp e la cui situazione economica non sia superiore a quanto previsto al comma 1, lettera e) dell’articolo 18".
Entrambe le fattispecie summenzionate richiedono inequivocabilmente, ai fini del subentro, un provvedimento di autorizzazione da parte del Comune, come già affermato dal Tribunale in casi analoghi ("il subentro nella titolarità dell’alloggio di edilizia economica popolare non integra una situazione di mero fatto, in quanto, già in base all’art. 14, L.r. n. 91 del 1983 e in virtù della deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Lombardia del 26 marzo 1985, n. III/2024, si è stabilito che il subentro nell’assegnazione presuppone che la stabile convivenza degli ospiti con l’assegnatario, da un lato, figuri come residenza anagrafica ed effettivo domicilio per un periodo non inferiore a tre anni, dall’altro, sia nota all’Ente Gestore degli alloggi e sia stata dallo stesso autorizzata" T.A.R. Milano Lombardia sez. III 25.01.2010 n. 143).
La convivenza del subentrante, debitamente autorizzata, deve proseguire, quanto meno, per un anno (comma 3 art. 20 cit.). Nella fattispecie, dalla stessa lettura del ricorso si desume che solo in data 4.8.2008 la predetta sig.ra B. aveva ottenuto dal Comune l’ampliamento del nucleo familiare, includendovi l’attuale ricorrente, ma che la stessa decedeva in data 8.6.2009, quando non era ancora trascorso un anno dall’ampliamento.
Ritiene, inoltre, il Collegio che anche il periodo di convivenza di cui al comma 4 del citato art. 20, ai fini del subentro, debba decorrere dal provvedimento di autorizzazione all’ampliamento. Il citato comma 4 prevede, infatti, che l’autorizzazione dell’ente gestore sia effettuata "secondo la disciplina indicata ai commi 7, 8 e 9". A sua volta, il comma 9 del medesimo articolo 20, prevede che "in caso di accertamento positivo, l’ente gestore dà comunicazione al comune, ai fini della residenza anagrafica nell’alloggio", con ciò collegando l’atto di autorizzazione all’ampliamento alla modifica della residenza.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione del tenore letterale non inequivoco delle norme in materia.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Referendario, Estensore

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