Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 04-03-2013, n. 10144

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. N.M. con sentenza del 31 gennaio 2008 è stato condannato dalla Corte di Appello di Bologna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, in favore della parte civile costituita, P.R., perchè ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 646 c.p. per essersi appropriato, una volta cessata la convivenza con la P., dell’auto di proprietà della stessa della quale aveva ottenuto il possesso lungo la convivenza.

2. La sentenza, passata in giudicato per la inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dal N., trovava principale fondamento nell’indimostrato assunto della natura simulata della intestazione del mezzo oggetto di appropriazione e ancora nella indifferenza in sè di siffatta circostanza attesa la pacifica presenza di un compossesso del bene, determinata dalla comune disponibilità del mezzo in capo ai due ex conviventi, considerato al fine che anche in ipotesi di compossesso poteva riscontrarsi la condotta utile ad integrare la norma incriminatrice violata.

3. Con ricorso del 31 marzo 2010 il N. ha chiesto la revisione della sentenza di condanna ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 629 c.p.p., e art. 630 c.p.p., lett. c. Al fine ha addotto quale prova nuova a sostegno del mezzo straordinario proposto una scrittura privata, rinvenuta dopo la definizione in cassazione, sottoscritta dalla P. nella quale quest’ultima riconosceva il ricorrente quale esclusivo proprietario dell’auto in oggetto.

4. La Corte di appello di Ancona, adita per la revisione, ritenuta l’ammissibilità della richiesta e la conducenza della nuova prova siccome volta a cristallizzare la proprietà del bene in capo al N., alla luce di siffatta risultanza rielaborava il materiale probatorio acquisito in processo finendo per escludere la sussistenza, adeguatamente comprovata, di un composseo del bene in capo ai due contraddittori e, per l’effetto, revocando la statuizione di condanna e ordinando la restituzione al N. di quanto pagato in esecuzione della stessa.

5. Interpone ricorso in Cassazione la parte civile costituita, per il tramite del difensore avvocato Federico Sancisi.

Propone due motivi di doglianza.

5.1 Con il primo motivo segnala violazione di legge avuto riguardo agli artt. 630 e 637 cpp per avere la Corte distrettuale superato i limiti del giudizio di revisione operando una inammissibile e diversa valutazione del dedotto nel giudizio di condanna. Nonchè motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento ad atti del processo specificatamente indicati.

Segnalato l’interesse ad impugnare in ragione della disposta statuizione restitutoria ex art. 639 c.p.p., la difesa della ricorrente evidenzia che la Corte distrettuale non avrebbe dovuto ammettere il giudizio di revisione sulla base del documento allegato perchè la questione sulla proprietà sostanziale era stata esplicitamente ritenuta irrilevante dai giudici del merito in ragione dell’affermato possesso comune del bene, tale da giustificare nel contegno del N., l’indebita interversione utile ad integrare la condotta contestata. Avrebbe poi provveduto ad una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio assunto nel giudizio, ridimensionando e svalutando le testimonianze rese dai soggetti che avevano confermato l’uso della auto da parte della P. ed ascrivendo un diverso peso, ritenuto dirimente, alla deposizione del teste B., escusso su sollecitazione della difesa del N.. La sentenza difetterebbe di logica laddove attribuisce attendibilità al documento recuperato, non solo per le modalità del rinvenimento quanto piuttosto per il fatto che mai in processo allo stesso s’era fatto riferimento malgrado di certo il N. non potesse averne dimenticato l’esistenza; ancora, a fronte della deduzione difensiva della P. in ordine alla sottoscrizione in bianco dello stesso ed al conseguente abusivo riempimento nei termini di cui al dato allegato, avrebbe preteso che fosse la P. stessi a dare prova di siffatta circostanza.

5.2 Con il secondo motivo si adduce travisamento probatorio avuto riguardo alla deposizione del teste B.. La Corte avrebbe escluso il compossesso attribuendo particolare rilievo alla dichiarazione del teste B. il quale, confermata la presenza nel parco macchine riferibile ai due conviventi, di due mercedes, una blu (ritenuta dalla Corte quella oggetto di appropriazione) ed una nera, affermava che la P. utilizzava quest’ultima e non la prima, essendogli inibito dal contrario volere del N.. In realtà, secondo la difesa, nella citata deposizione il teste avrebbe fatto riferimento ad un auto coupè ed a un auto blu, sempre mercedes. Affermando che quella blu era l’auto che il N. non faceva utilizzare alla P. e di non sapere nulla sulla coupè. E come dalle allegate visura al PRa e confermato dal teste A., l’auto intestata alla P. era per l’appunto la coupè nera, acquistata in cambio della mercedes blu, quella cui aveva fatto riferimento il B. per escluderne l’utilizzo in capo alla P., del pari travisata era la deposizione del teste P. M., fratello della persona offesa, palesemente contraddetta dalle stesse dichiarazioni del N. in sede di interrogatorio del 11 dicembre 2003.

RITENUTO IN DIRITTO 6. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

7. Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che alla luce del documento rinvenuto dal N. dopo la definizione del processo – documento immediatamente involgente il tema della effettiva proprietà del bene oggetto della contestata appropriazione indebita – la Corte abbia correttamente ammesso il proposto giudizio di revisione in ragione della evidente incidenza che siffatto dato poteva acquisire rispetto ai temi della natura simulata della intestazione del bene oggetto della appropriazione indebita nonchè su quello del possesso condiviso della autovettura in questione posto, quest’ultimo, quale momento di certo riscontro del giudizio di responsabilità reso ai danni del N.. Altrettanto correttamente e coerentemente, sempre alla luce del nuovo dato probatorio, la Corte ha dato corso alla rinnovazione dibattimentale, ammettendo e assumendo le prove, testimoniali e documentali, indicate dalle parti in conseguenza della nuova emergenza probatoria, per poi procedere ad una valutazione comparata e complessiva degli esiti istruttori acquisiti nel corso del processo, precedente e di revisione così da pervenire alla conclusione in forza alla quale, certa la riferibilità della proprietà sostanziale dell’auto al N. malgrado la diversa intestazione formale del bene, non ha trovato adeguata conferma probatoria neppure il dato legato al compossesso del bene in questione.

La sentenza segue una linea logica pienamente condivisibile tutt’altro che inficiata dalle ragioni di doglianza sollevate dalla difesa della parte civile.

In particolare, le modalità del rinvenimento del documento, per quanto suggestive in fatto, non incidono comunque sulla possibilità di attribuire a siffatto momento probatorio il ruolo, decisivo, ascrittogli dalla Corte in funzione del reso giudizio di ammissibilità: che il N. ricordasse o meno la presenza di tale scrittura è aspetto che finisce per rimanere insensibile rispetto al novum strumentale alla revisione, necessitando al fine il solo elemento della estraneità del documento alla disamina resa nel corso del precedente processo. Nè è illogico l’argomentare della sentenza laddove attribuisce alla P. l’onere di comprovare che la scrittura posta a fondamento della intervenuta revisione era stata sottoscritta in bianco e riempita contra pacta dal N.: ferma la incontroversa riferibilità della sottoscrizione alla parte civile, era questa a dover introdurre in processo gli elementi per contraddire il tenore oggettivo del dato ivi riportato, allegando elementi, anche logici, utili ad affermare che nella specie, firmato un foglio in bianco, questo venne riempito dal ricorrente in contrasto con gli accordi sottesi alla sottoscrizione stessa. E nella specie, neppure per il tramite del presente ricorso, siffatti elementi di segno contrario risultano segnalati, all’infuori di quelli presi i considerazione dalla Corte distrettuale e da questa superati, con argomentare non attinto da specifiche ragioni di contestazione da parte della difesa della ricorrente.

7. Il secondo motivo riposa sull’affermato travisamento probatorio correlato alle deposizioni dei testi B. e P.M., quest’ultima letta in uno a quelle dello stesso N. (sulla disponibilità in capo alla P. di una autovettura nuova, una peugeot, in realtà acquista dopo la cessione della convivenza). A ben vedere, tuttavia, anche a voler seguire pedissequamente la linea difensiva in ordine alla effettiva sussistenta del travisamento, resta da dire che nella specie le prove travisate, nell’ambito del percorso argomentativo seguito dalla Corte nel decidere, non assumono la rilevanza decisiva loro ascritta dalla ricorrente, finendo per restare ininfluenti rispetto al tenore finale del giudizio espresso.

La Corte distrettuale parte da un presupposto logico giuridico incontrovertibile : il compossesso presuppone la dimostrazione di un uso non saltuario ma costante e continuativo, seppur condiviso, del bene in questione ; a fronte di una utilizzazione saltuaria ed occasionale del bene pacificamente altrui, deve anche escludersi che il potere di fatto esplicato sulla cosa possa ritenersi esercitato uti dominus.

Questo il punto di partenza del ragionamento seguito nella specie, è poi a dirsi che nel ritenere del Giudice distrettuale gli elementi probatori acquisiti, letti attraverso il dato legato alla titolarità sostanziale del bene, portano a concludere per un uso saltuario del bene, per una disponibilità materiale occasionale da parte della P..

Da qui l’assoluzione dell’imputato perchè il fatto non sussiste.

Questa conclusione, ad opinione di questa Corte, non muta pur aderendo alla tesi del travisamento lamentato dalla difesa della ricorrente. Le deposizioni travisate, lette nei termini suggeriti dalla difesa, danno conto, al pari di tutto l’ulteriore materiale probatorio, di una certa utilizzazione del mezzo da parte della P.; ciò tuttavia non in termini tali da consentire di affermare siccome adeguatamente comprovata la sussistenza, in capo alla stessa, di un potere di fatto sulla cosa, di una disponibilità materiale continuativa e assoluta utile a giustificare la tesi del compossesso o del possesso esclusivo.

Da qui la infondatezza della doglianza sottesa al secondo motivo di ricorso per la non decisività delle prove ritenute travisate: il materiale probatorio travisato, infatti, non permette comunque di pervenire alla interversione ascritta originariamente al N. nella quale si sarebbe sostanziata l’appropriazione indebita oggetto di contestazione e condanna.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013

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