Cass. pen. Sez. II, Ord., (ud. 31-01-2013) 19-02-2013, n. 7983

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con sentenza in data 7 aprile 2010 n. 16368/10, la Corte di cassazione, 2^ sezione penale, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da D.D., @D. A. ,.D. A. e. M.G. contro il provvedimento della Corte d’appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione dai medesimi proposta contro il consigliere Dr. C.D. e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla cassa delle ammende.
Il Presidente della Corte di appello di Lecce ha segnalato che l’intestazione della sentenza indica come ricorrente anche la B. d., parte civile costituita nel procedimento penale a carico di M.G. ed altri.
Motivi della decisione
Sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, deve disporsi la correzione dell’intestazione della sentenza di questa Suprema Corte nella quale, per mero errore materiale, è stata inclusa come ricorrente anche la B. d., parte civile non ricorrente.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale dell’intestazione della sentenza n. 16368/10 pronunciata da questa Corte di cassazione, 2^ sezione penale in data 7.4.2010 nel senso che deve eliminarsi dall’elenco delle parti ricorrenti la B. d..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013

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