Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-02-2013, n. 7981

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con istanza in data 14 maggio 2012 X.A. ha chiesto la restituzione nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione contro la sentenza in data 5 maggio 2011 della la Corte d’Appello di Venezia, definitiva in data 28 giugno 2011, pronunciata in sua contumacia, della quale afferma esserne venuto a conoscenza solo tramite il provvedimento di cumulo delle pene.

Motivi della decisione

Sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, l’istanza deve essere respinta, perchè proposta tardivamente il 14 maggio 2012, oltre il termine di trenta giorni (art. 175 c.p.p., comma 2 bis) dalla notifica del provvedimento di cumulo (che lo stesso richiedente indica come fonte della sua conoscenza effettiva della sentenza della Corte di appello di Venezia), notifica avvenuta il 26.08.2011.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta e condanna X.A. al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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