Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13964

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata La Corte d’appello di Lecce, all’esito di nuova CTU, confermava la statuizione di primo grado di rigetto della domanda proposta da C.C. nei confronti dei Ministeri dell’Economia e dell’Interno per ottenere la pensione di inabilità civile, o in subordine l’assegno.

La Corte dichiarava di condividere le conclusioni del CTU nominato che erano analoghe a quelle del consulente di primo grado, mentre riteneva generiche e già vagliate le critiche mosse dalla ricorrente.

Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con due motivi, illustrati da memoria.

I Ministeri sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo si denunzia difetto di motivazione per non avere il CTU di secondo grado valutato la cardiopatia ipertensiva e per non avere adeguatamente considerato, anche con l’ausilio di nuovi accertamenti, l’aggravamento delle patologia artrosiche.

Con il secondo mezzo si lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a richiamare la CTU di secondo grado, omettendo di considerare la ratio normativa della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo mezzo non risulta che la cardiopatia ipertensiva, che si assume non valutata dal CTU, sia tale che, da sola condurrebbe il grado di invalidità oltre la soglia di legge, mentre le patologie artrosiche sono state ben considerate dall’ausiliare, di talchè si denunzia in sostanza un mero dissenso diagnostico sulla loro gravità.

Parimenti infondato è il secondo mezzo, in quanto l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa al di sotto della soglia stabilita dalle due disposizioni, rendeva inutile ogni considerazione sulla loro finalità, che sarebbe stata solo generica quindi inutile ai fini della decisione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese, stante la mancata difesa delle controparti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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