Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-02-2013, n. 7976

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28 novembre 2011, la Corte di appello di Firenze, 2A sezione penale, in riforma della sentenza del Tribunale di Prato appellata dal Procuratore Generale della Repubblica, dichiarava F.L. colpevole del delitto di ricettazione di assegno bancario tratto sul Credito Cooperativo di Valdinievole denunciato smarrito da T.A. in data 15.11.2003 e, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.p., valutata, in unione all’attenuante di cui all’art. 89 c.p., prevalente sulla contestata recidiva, lo condannava alla pena di due mesi di reclusione e Euro cento di multa La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta dell’accertata disponibilità, da parte dell’imputato, dell’assegno del quale la T. aveva denunciato la sottrazione assieme al portafogli custodito all’interno della borsa lasciata nella stanza dell’ambulatorio medico dove lavorava. In difetto di spiegazioni da parte di F., rimasto contumace, correttamente il fatto era da ricondurre al reato oggetto di contestazione e non a quello di cui all’art. 647 c.p. in relazione al quale il primo Giudice aveva pronunciato sentenza di improcedibilità per difetto di querela.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

– travisamento dei fatti, perchè l’imputato contestualmente al sequestro confessava il furto del portafogli sottratto da una borsa lasciata incustodita sul divanetto della discoteca (OMISSIS), confessione da ritenersi veritiera perchè conforme alle sue attitudini e per il ristretto intervallo temporale tra il furto e il sequestro;

– mancata concessione del danno economico di particolare tenuità;

– mancata concessione delle attenuanti generiche in ragione delle sue condizioni di disadattamento sociale;

– mancata dichiarazione in appello della prescrizione del reato di appropriazione indebita.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè non ricorre il denunciato travisamento. La sentenza impugnata ha infatti precisato che l’imputato, rimasto contumace, "non ha fornito alcuna utilizzabile indicazione relativamente al modo e alle circostanze in cui è venuto in possesso del titolo", in tal modo lasciando intendere di condividere il canone ermeneutico secondo il quale le dichiarazioni rese spontaneamente dall’indagato alla polizia giudiziaria durante le operazioni di perquisizione e sequestro, senza l’assistenza del difensore, non possono essere usate in dibattimento (Cass. Sez. 2, 8.4.2008 n. 19647; Cass. Sez. 2, 8.1.2006 n. 1863).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perchè la "natura del bene ricettato (modulo di assegno in bianco)" è l’elemento preso in considerazione espressamente dalla Corte territoriale per ritenere la sussistenza dei presupposti per la riconosciuta attenuante ad effetto speciale di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.. Va ribadito che il possesso e/o l’uso di un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo (Cass. Sez. 2, 21.10.2009 n. 45569), dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco è documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (Cass. Sez. 2, 9.6.2006 n. 22555).

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine all’ultimo motivo di ricorso, perchè le condizioni di disagio sociale sono alla base della diagnosi del disturbo della personalità che ha consentito il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p..

4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendo ancora maturati i termini di prescrizione decennale in relazione al reato contestato (e correttamente ritenuto in sentenza).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013

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