Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13963

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda con cui C.M. chiedeva dichiararsi non essere tenuta a restituire all’Inps l’indennità di accompagnamento indebitamente percepita per il periodo dal primo dicembre 1986 al 30 aprile 1994;

l’indebito si era formato perchè alla C. era stato attribuito l’assegno di accompagno, mentre le era stata materialmente erogata l’indennità di accompagnamento di importo notevolmente superiore a quello dell’assegno. La Corte territoriale affermava che per gli indebiti di natura assistenziale vige unicamente la disciplina generale di cui all’art. 2033 cod. civ. per cui l’indebito era ripetibile.

Avverso detta sentenza la C. ricorre con un unico motivo.

L’Inps ha depositato procura.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, la signora C., denunziando violazione dell’art. 2033 cod. civ., nonchè della L. n. 29 del 1977, art. 3 della L. n. 291 del 1988, art. 3, comma 10 e del D.M. n. 293 del 1999, e difetto di motivazione, si duole che siano stati ritenuti ripetibili, per il periodo anteriore al provvedimento di revoca, i ratei della prestazione assistenziale erogati indebitamente.

Il motivo è fondato.

Nella specie era stata erogata l’indennità di accompagnamento dal 1 dicembre 1986 al 30 aprile 1994, erroneamente perchè, essendo la C. all’epoca minorenne, le era stato riconosciuto l’assegno di accompagnamento.

Il provvedimento di revoca della prefettura fu emanato il 18 settembre 1996 (evidentemente la prestazione era stata sospesa dal 1994 in poi).

L’Inps poi ha richiesto la restituzione il 3 marzo 2001.

I ratei delle prestazioni assistenziali erogati indebitamente non sono ripetibili per il periodo anteriore al provvedimento di revoca.

Lo dispongono norme speciali rispetto al principio generale di ripetibilità dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., si tratta del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10 convertito in L. n. 291 del 1988, che dispone analogamente rispetto alla norma precedente di cui al D.L. n. 850 del 1976, art. 3 convertito in L. n. 29 del 1977. Lo ha poi riconfermato il D. 20 luglio 1989, n. 293, art. 9, comma 4 contenente il regolamento delle verifiche concernenti l’invalidità civile.

Questa Corte si è già espressa in tal senso con numerose pronunzie, tra le tante Cass. n. 6091 dei 26/04/2002, con cui si è affermato Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3-ter, convertito in L. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998) – disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5 avente ad oggetto l’articolazione del relativo procedimento -, deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell’inesistenza dei requisiti sanitari….

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, perchè tutti i ratei di cui si chiede la restituzione sono anteriori al provvedimento di revoca, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo di irripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale percepiti dal dicembre 1986 a 30 aprile 1994.

Va confermata la statuizione sulle spese di cui alla sentenza di primo grado, e sono a carico dell’Inps le spese dell’appello e del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di cui al ricorso introduttivo. Conferma la statuizione sulle spese di cui alla sentenza di primo grado e condanna l’Inps al pagamento delle spese dell’appello, liquidate in complessivi Euro duemilatrecentoventi/00, di cui millecinquecento/00 per onorari e ottocento/00 per diritti e per il presente giudizio in Euro duemila/00 per onorari ed Euro 40,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e CPA per ciascuna liquidazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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