Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13960

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Z.G. (sindacalista FIOM-CGIL) impugnava avanti il Tribunale di Brescia del lavoro la sanzione disciplinare di giorni due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione applicata dal datore di lavoro B. spa per avere utilizzato, per la convocazione di una assemblea sindacale, un modulo fotocopiato con le sottoscrizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali già precedentemente apposte chiedendo l’annullamento della sanzione ed il pagamento della retribuzione dovuta. Si costituiva la società convenuta che contestava la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Brescia con sentenza n. 330/2005 rigettava la domanda; sull’appello dello Z. la Corte di appello di Brescia con sentenza del 22.6.2006 dichiarava, in riforma della impugnata sentenza, la nullità della sanzione disciplinare e condannava la società appellata alla restituzione delle retribuzioni trattenute.
La Corte territoriale rilevava che, sebbene la violazione contestata non rientrasse espressamente nelle previsioni disciplinari del CCNL, tuttavia una norma dello stesso (art. 24) era certamente applicabile in astratto alle ipotesi di mancanza di correttezza nelle relazioni sindacali. La Corte osservava ancora che esisteva indubbiamente una prassi nell’utilizzazione di un modulo prestampato come quello consegnato dall’appellante (che quindi era inidoneo ad ingannare la società), che era nel diritto della FIOM-CGIL indire l’assemblea, che si era di fronte ad una questione puramente interna alle OOSS (la FIM-CISL aveva protestato con la società per le modalità di convocazione dell’assemblea), che era provata la buona fede del lavoratore che aveva ritenuto che la convocazione a maggioranza giustificasse l’utilizzazione del modulo e che, dopo la contestazione, tale modulo era stato sostituito con altra richiesta debitamente e nuovamente sottoscritta dalle OOSS effettivamente richiedenti.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la B. con due motivi; resiste lo Z. con controricorso che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato con un motivo. La società ha depositato memoria difensiva in ordine al controricorso e lo Z. memoria difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio quali l’utilizzo, la compilazione e la consegna alla B. spa da parte del sig. Z. della fotocopia della "richiesta di assemblea retribuita" datata 9.2.2004: si era contestato al lavoratore non di avere falsificato la sottoscrizione, ma di averlo contraffatto nel senso di aver voluto far credere alla società che l’assemblea fosse stata convocata all’unanimità. Inoltre la società non aveva contestato l’esistenza di una prassi, che però si era formata su basi diverse e cioè quando in effetti la richiesta era effettivamente frutto di un accordo tra tutte le sigle attestate nel modulo. Inoltre lo Z. aveva ammesso di aver provveduto a riempire gli spazi vuoti del modulo, cambiando versione e quindi manifestando la mancanza di buona fede. Il fatto era grave in quanto commesso in violazione dei principi di correttezza da rispettare nell’ambito delle relazioni sindacali.
Il motivo è infondato. In realtà si mira ad una rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede. La Corte territoriale ha già accertato la buona fede del lavoratore che ha utilizzato un modulo prestampato e già firmato come fatto in precedenza secondo una prassi che la stessa società ricorrente non nega (ed anzi ammette di conoscere e di rispettare da anni) nella convinzione che fosse non rilevante che una delle tre sigle sindacali non avesse condiviso la richiesta in quanto la stessa era comunque maggioritaria. La Corte territoriale ha anche osservato che il sindacato FIOM aveva comunque diritto alla convocazione dell’assemblea in persona dei suoi rappresentanti nella RSU; la questione più che coinvolgere il datore di lavoro si presentava come una questione interna alle OOSS che in effetti era stata subito chiarita ed aveva portato la FIOM a fare nuove richieste senza servirsi del modulo di cui si è detto. Che sia stata commessa una "contraffazione" del modulo, cioè un’alterazione del documento nella sua sostanza, è già stato escluso dalla Corte territoriale che ha evidenziato che si trattava di un modulo prestampato e sottoscritto in fotocopia come tale consegnato con l’annotazione dei dati mancanti (non idoneo quindi ad ingannare il datore di lavoro). Pertanto la motivazione appare congrua e logicamente ineccepibile, mentre le censure sono di merito: il comportamento contestato appare sotto il profilo soggettivo ed anche oggettivo non con figurabile come un illecito disciplinare in quanto è stata, come detto, provata la buona fede del lavoratore e l’episodio ha portato solo ad un malinteso, subito chiarito, più che altro nei rapporti tra le OOSS e come tale privo di significato in ordine alle relazioni con l’Azienda (che risulta aver ricevuto solo una lettera di protesta, fatto che può dirsi fisiologico nell’ambito di relazioni tra azienda e associazioni sindacali).
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104 e 2106 e della L. n. 300 del 1970, art. 7 con riguardo al dovere di corretta e buona fede gravante sul lavoratore e relative conseguenze sul piano disciplinare. Il comportamento scorretto del lavoratore aveva coinvolto la B. nei rapporti conflittuali tra le OOSS. Il motivo è infondato in quanto come già detto supra si deve escludere ogni malafede del lavoratore e l’episodio anche in sè e per sè considerato appare di trascurabile importanza posto che è stato immediatamente chiarito e che la FIOM aveva comunque diritto alla convocazione dell’assemblea anche non servendosi del modulo di cui si è parlato. Per la ragioni già prima esposte la condotta non può essere, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, configurata come un illecito disciplinare; le conseguenze della condotta addebitata all’intimato non hanno, comunque, superato quella soglia di significatività necessaria per una sanzione di ordine disciplinare.
Pertanto va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale. Le spese di lite del giudizio di legittimità – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 40,00, nonchè in Euro 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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