Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-08-2012, n. 13955

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Svolgimento del processo
L’A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Bari, la ha condannata a pagare a B.V. e L.L. la somma di Euro 35.248,51, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti da un terreno di loro proprietà nell’esecuzione di lavori di ammodernamento ed ampliamento della S.S. (OMISSIS).
Le intimate resistono con controricorso.
Con ordinanza del 3/11/11 la causa veniva rimessa a Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in quanto con il secondo motivo l’A. deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite, con provvedimento del Presidente Aggiunto del 28/12/11, restituivano gli atti alla Sezione, rilevando che il secondo motivo della ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione delle norme in tema di giurisdizione, prospettava in realtà una questione di competenza, assumendo che la causa avrebbe dovuto essere conosciuta dal Tribunale Regionale delle Acque.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza di primo grado, già dedotto come motivo di appello, in quanto avrebbe esteso la condanna (per una somma superiore a quella richiesta) anche al pagamento delle somme per l’esecuzione degli interventi indicati come necessari dalla CTU per porre rimedio alla situazione dannosa, pur in presenza della sola domanda risarcitoria.
1.1.- Il primo motivo è infondato. Non vi è violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto, come osserva la Corte di appello, il convogliamento delle acque era stato espressamente richiesto dalle attrici, nè appare significativa la circostanza che l’A. sia stata condannata al pagamento di somma superiore a quella originariamente richiesta dalle attrici in citazione, considerato che costoro avevano espressamente richiesto la condanna dell’A. al risarcimento dei danni nella misura di L. 30.000.000 oltre interessi e svalutazione, ovvero in quella altra somma che l’on. Tribunale adito riterrà equa, con ciò rendendo evidente la funzione meramente indicativa dell’importo risarcitorio di L. 30.000.000.
2.- Con il secondo motivo, di natura preliminare (ma espressamente qualificato come subordinato), l’A. deduce il difetto di competenza del giudice ordinario, appartenendo a causa alla cognizione del Tribunale delle Acque.
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 7442 del 20/3/08, hanno affermato che, qualora il proprietario di fondi limitrofi ad una strada pubblica di nuova costruzione, deducendo che questa è stata realizzata senza adeguata regimentazione del deflusso delle acque meteoriche e che ciò ha comportato l’allagamento dei suoi terreni, chieda la modifica delle canalizzazioni per il deflusso stesso ed il risarcimento del danno causato dall’allagamento, la causa appartiene alla competenza dei giudice ordinario, qualora si chieda un risarcimento connesso a generica imperita od imprudente condotta non jure dei costruttori della strada pubblica, o a quella speciale del Tribunale regionale delle acque, se la domanda lamenti la violazione di regole tecniche nella costruzione delle opere idrauliche.
Si legge nella sentenza impugnata che la domanda riguarda la violazione del principio del neminem laedere e perciò rientra nella competenza del giudice ordinario.
Al fine di contrastare tale accertamento, l’A. avrebbe dovuto trascrivere, e non lo ha fatto, l’atto di citazione in parte qua, per dimostrare la sussistenza della competenza del Tribunale regionale delle acque.
3.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 25 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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