Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 14-02-2013, n. 7396

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 30.11.2011 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento dichiarava non luogo a procedere nei confronti di D.V. ed altri, componenti della giunta comunale di (OMISSIS) in uno al segretario comunale dello stesso comune, accusati di abuso di ufficio e falso in atto pubblico. In particolare, si trattava (capo 1) dell’abuso di ufficio ipotizzato in relazione alla assunzione a tempo indeterminato e parziale di D.V. quale custode necroforo presso il cimitero di (OMISSIS) deliberato dalla giunta comunale del predetto Comune – secondo l’accusa – in violazione di legge e procurando al D. un ingiusto vantaggio patrimoniale ed arrecando ad altri possibili aspiranti un danno ingiusto. In relazione a tale vicenda IA. L., responsabile del Centro per l’impiego di (OMISSIS) era accusato (capi 9 e 10) di abuso di ufficio e falso in relazione alla formazione di un atto di avviamento a selezione e rilascio di attestato data di anzianità di disoccupazione in favore del D.V.. Infine, altra ipotesi di falso azionata riguardava (capo 2) la falsa attestazione della presenza dell’assessore IZ.Ma. ad alcune riunioni di giunta comunale.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Benevento per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), deducendo la sussistenza nella specie di macroscopiche violazioni di legge dimostrative del dolo intenzionale degli imputati e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, costituisce violazione di legge l’intervento nella procedura del centro per l’impiego di (OMISSIS) anzichè dell’ufficio di collocamento obbligatorio della Provincia, la deliberazione della assunzione prima della comunicazione della ditta appaltatrice di non voler più garantire i servizi, la falsa data di anzianità di disoccupazione del D. di cui non era stato considerato il reddito prodotto, l’iscrizione del D. nella categoria dei disabili disoccupati prima del rilascio della certificazione ASL che doveva accertare le condizioni di disabilità del D., le false attestazioni delle presenze della IZ. e della R. in riunioni di giunta, in particolare in quella del 16 ottobre 2007 nella quale si era deciso di assumere il D. che, infine, risultava un pluripregiudicato per gravi delitti, ciò in violazione della normativa che impone assenza di condanne per chi voglia ricoprire compiti – incarichi pubblici. Quanto all’ingiustizia del profitto, il ricorrente lo correlava alla illegittimità della selezione. In relazione alla vicenda delle false attestazioni delle presenze in giunta il ricorrente rimarcava alcune dichiarazioni dell’assessore R. In sede di confronto, confermative della assenza della predetta e della IZ. alle riunioni di giunta.

3. La difesa di F.P., I.V. e D. V. ha prodotto ampia memoria a sostegno della richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il giudice è pervenuto alla pronunzia liberatoria ritenendo – in relazione alle ipotesi di abuso – sia l’insussistenza di macroscopiche violazioni di leggi o regolamenti che di cointeressenze estrinseche tra i pubblici ufficiali ed il privato favorito sia quella di un ingiusto profitto patrimoniale per l’assenza di altri aspiranti al posto assegnato al D.. Quanto alla ipotesi della falsa attestazione delle presenze in giunta della IZ., sono state ritenute del tutto generiche ed oggettivamente inattendibili le dichiarazioni della stessa IZ., 6. Va premesso che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice dell’udienza preliminare – alla stregua della sommaria valutazione delle fonti di prova offerte dal P.M. – per escludere che l’accusa sia sostenibile in giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 15364 del 18/03/2010 Rv. 246874 Imputato: Caradonna e altri; Sez. 5, Sentenza n. 10811 del 03/02/2010 Rv. 246366 Imputato: Grassi).

7. Ebbene, in applicazione della ridetta regola di giudizio, il ricorso propone una inammissibile rivisitazione in fatto dei dato probatorio, a sostegno della quale valorizza – persino – due elementi in fatto nuovi: da un lato, una chiave di lettura della vicenda secondo la quale l’attribuzione del posto di lavoro sarebbe frutto di una prevaricazione del D. ai danni dei pp.uu.; dall’altro, un profilo di illiceità della deliberazione incriminata non oggetto di contestazione (l’essere il D. pregiudicato).

7.1. La principale illegittimità della procedura amministrativa ipotizzata è derivata dal ricorrente dalla assunzione di un diverso presupposto in fatto a base della procedura di assunzione: il D. avrebbe dovuto considerarsi disabile ed attivarsi la specifica procedura prevista per i disabili, alla quale era estraneo il centro per l’impiego di (OMISSIS) essendo competente l’ufficio provinciale. Sul punto, correttamente, la sentenza avalla la procedura posta in essere dalla Amministrazione comunale sulla base della L. n. 56 del 1987, art. 16 che prevede la selezione e l’avviamento al lavoro sulla base delle graduatorie circoscrizionali e non provinciali ed evidenzia che, nella specie, non si trattava di richiesta di lavoratore disabile avendo la Delib. G.M. 16 agosto 2007, n. 43 ad oggetto un’unità lavorativa di operaio necroforo non disabile ma appartenente a categoria protetta.

7.2. Quanto all’abuso ed alla falsità ascritti allo IA., con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la sentenza dapprima rileva che il D. risultava l’unico iscritto per quella categoria di lavoratori e non vi era alcun ostacolo, per la normativa di settore, alla comunicazione del suo nominativo in relazione al reddito effettivamente percepito, in quanto lavoratore assunto con lavoro part-time dalla Euro Sud s.r.l. e con reddito annuo effettivamente percepito inferiore agli Euro 8.000,00. Di qui – conclude la sentenza – l’irrilevanza penale sia della iscrizione del D. come lavoratore in cerca dì occupazione a tempo pieno, sia del rapporto lavorativo a tempo parziale in corso, sia del reddito percepito. In relazione alla comunicazione dello IA., quindi, – anche rimarcando l’assenza di qualsiasi rapporto tra l’imputato ed il D. – giustifica la legittima comunicazione del nominativo dell’unico aspirante necroforo dell’intera circoscrizione, come risultante "in stretto ordine di graduatoria".

7.3. Quanto alla dedotta contraddizione motivazionale in ordine alla falsità relativa alle presenze nelle riunioni di giunta, il ricorso è innanzitutto privo di autosufficienza e, quindi, di specificità, non potendosi considerare all’uopo l’estrapolazione delle sole dichiarazioni attribuite alla R. riportate nel ricorso ed in presenza – anche per questo aspetto – di una motivazione logica e priva di vizi giuridici che, facendo leva sulla funzione certificativa del Segretario comunale, esprime correttamente un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della IZ., assunte a conclamate indagini iniziate e senza che la stessa avesse impugnato le delibere, non mancando di osservare la illogicità della versione accusatoria posto che, anche se fossero state assenti o votato contro la IZ. e la R., la delibera sarebbe stata in ogni caso approvata regolarmente con voti sufficienti sia at numero legale che alla maggioranza necessaria alla determinazione collegiale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

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