T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 25-01-2011, n. 175

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente per la pericolosità sociale del soggetto e per l’assenza di un reddito sufficiente al mantenimento.

Il ricorrente contesta il suddetto provvedimento affermando la violazione dell’art. 5 e 13 del T.U. Immigrazione, l’art. 1 della L. 1423/1956 ed erronea valutazione dei fatti in quanto i fatti addebitati al ricorrente non sarebbero accertati così come la sua colpevolezza. In merito alle condizioni economiche il ricorrente sostiene di intrattenere un rapporto di lavoro in regola a tempo indeterminato e pieno quale manovale edile.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

I requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre: a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosità sociale; b) la disponibilità di un alloggio; c) lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.

Tali elementi debbono sussistere cumulativamente affinchè sia possibile il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel caso in questione non risulta provato il terzo elemento richiesto dalla legge, cioè quello economico, che nella maggior parte dei casi è condizione idonea anche ad evitare che lo straniero assuma atteggiamenti socialmente pericolosi.

Il provvedimento impugnato risulta infatti sufficientemente motivato con riferimento alle condizioni economiche del ricorrente, il quale non ha dato prova di aver conseguito un reddito sufficiente per il suo mantenimento nei limiti minimi, pari all’importo annuo dell’assegno sociale, richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

In definitiva il ricorso va quindi respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

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