Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 14-02-2013, n. 7375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 19.4.2011 fa Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari confermava la condanna alla pena di mesi dieci e gg. venti di reclusione, pena sospesa e non menzione, decisa In primo grado nei confronti di S.G. per il delitto di calunnia ai danni dell’avv. U.R. avendolo querelato, sapendolo innocente, per il reato di minaccia attribuendogli la frase "vedrai che stanotte ti imbastisco una bella querela che ti farà fuori dalla società una volta per tutte".
2. Ricorre personalmente l’imputato denunziando con unico motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto accertato , attraverso la deposizione di S.G., padre dell’imputato, che una frase simile a quella riportata in querela l’avv. U. l’aveva pronunciata, senza alcuna logica la Corte non ne ha tratto le conseguenze dovute.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. La censura, sotto il formale aspetto della illogicità motivazionale, è volta – attraverso la riconsiderazione della testimonianza del padre dell’imputato – a sollecitare una rivalutazione dei fatti improponibile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione priva di difetti logici e giuridici, posto che la Corte ha considerato le dichiarazioni del padre dell’imputato – e riferitegli da quest’ultimo – in ordine alla ben diversa frase attribuita all’ U. e le ha correttamente ritenute inidonee a scalfire il contenuto della contestata denuncia nella quale risultava l’espressione attribuita all’avv. U. con la quale questi aveva prospettato l’apprestamento della querela strumentale al danno ingiusto consistente nella estromissione di S.G. dalla società "C. s.n.c.".
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro 1.000,00 alla cassa dette ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

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