T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 155

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Svolgimento del processo
Con ricorso introduttivo recante n.r.g. 3520/2004 i signori S.D.M. e L.P. hanno impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di R. ha disposto la demolizione di un manufatto abusivo realizzato dai ricorrenti in ampliamento del fabbricato di proprietà.
Il ricorso è affidato alle censure di:
– violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non avendo il Comune comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di demolizione;
– violazione dell’art. 22 del DPR 380/2001: l’intervento in questione non sarebbe soggetto a rilascio di concessione edilizia ma solo a dia e quindi, sanzionabile con la sola sanzione pecuniaria;
– eccesso di potere per irrazionalità e difetto di istruttoria: non si sarebbe tenuto conto dell’esiguità dei lavori.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di inottemperanza alla demolizione notificato il 24/03/2007 deducendo l’illegittimità derivata del provvedimento dai medesimi vizi inficianti il provvedimento di demolizione.
Con successivo ricorso recante n.r.g. 444/2006, i ricorrenti hanno impugnato il diniego di concessione edilizia in sanatoria adottato dal Comune di R. in relazione al medesimo fabbricato abusivo già oggetto della precedente ordinanza di demolizione deducendo un unico motivo di ricorso fondato sull’erroneo richiamo nelle premesse del provvedimento all’art. 32 della legge 326/2003, mentre all’epoca della richiesta della concessione edilizia in sanatoria era in vigore la legge regionale 15/2004.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Con successiva memoria, il nuovo procuratore ha chiesto la riunione dei due, ricorsi insistendo per il loro accoglimento.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2010, i ricorsi sono stati trattenuto in decisione come da verbale.
Motivi della decisione
Preliminarmente il Collegio procede alla riunione dei ricorsi attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva. In particolare il ricorso n.. 3520/2004 concerne l’ordinanza di demolizione del manufatto abusivo meglio specificato in epigrafe, mentre il successivo ricorso recante n.r.g. 444/2006 concerne il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria (richiesta dai ricorrenti con istanza del 25/10/2004) e motivato sull’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 32 del d.l. 269/2003 poiché alla data del 31/03/2003 le opere non risultavano essere state ultimate.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso recante il n.r.g. 3520/2004, atteso che, per giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione, la presentazione della domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 comma 25 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 rende improcedibile il ricorso proposto avverso il precedente ordine di demolizione poiché, in base al combinato disposto dell’art. 32 cit. e dell’art. 44 l. 28 febbraio 1985 n. 47, essa provoca la sospensione "ex lege" dei provvedimenti amministrativi sanzionatori in materia edilizia fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande del nuovo condono edilizio; e invero, ove intervenisse l’accoglimento, anche se "per silentium", dell’istanza di sanatoria, di essi si determinerebbe necessariamente la caducazione, mentre, ove si avesse la reiezione della stessa istanza, sorgerebbe la necessità dell’irrogazione di nuove misure sanzionatorie, che si porrebbero in sostituzione di quelle già adottate, alla stregua della specifica normativa indicata negli art. 32 ultimo comma, 33 ultimo comma e 40 comma 1 l. n. 47 cit. (cfr: T.A.R. Catania, Sez. I, 15 ottobre 2007, n. 1666 e 20.4.2006 n. 599; in termini, T.A.R. Lazio Latina, 04 dicembre 2006, n. 1756; T.A.R. Palermo, I, 22 dicembre 2004 n. 2921). Pertanto il ricorso con il quale è stata impugnata l’ordinanza di demolizione anteriore alla presentazione di istanza di sanatoria è improcedibile.
Il ricorso avverso il diniego di sanatoria è, invece, infondato.
Come documentato in atti (e peraltro, nemmeno contestato dalla parte ricorrente) alla data del 31/03/2004 i Vigili Urbani del Comune di R. hanno accertato la realizzazione dei lavori in questione, mentre per espressa previsione legislativa (art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269) è necessario, ai fini dell’ammissibilità alla procedura di condono edilizio, che l’opera risulti ultimata almeno al rustico e nella copertura entro il termine del 31 marzo 2003.
Nemmeno può trovare ingresso la tesi difensiva sostenuta dalla parte ricorrente, secondo la quale l’entrata in vigore dell’art. 24 della l.r. 15/2004 avrebbe esteso a quella data le modalità e i presupposti per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria. Invero la norma citata rubricata Condono edilizio. Oneri concessori dispone:" Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alla quale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Gli oneri di concessione dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria di cui al comma 1 sono quelli vigenti in ciascun comune alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La misura dell’anticipazione degli oneri concessori di cui alla tabella D allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, è ridotta del 50 per cento. Il versamento dell’anticipazione deve comunque essere effettuato nella misura minima di 250,00 euro qualora l’importo dell’anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra. 4. Fermo restando il versamento della prima rata dovuta al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia nella misura di cui al comma 3, la restante parte degli oneri concessori potrà essere corrisposta entro il 30 dicembre 2008 mediante rateizzazione semestrale comprensiva degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell’istanza. 5. In alternativa a detta anticipazione e successivo saldo degli oneri concessori dovuti, è altresì consentito il pagamento dei medesimi oneri in base a quelli vigenti nel comune di ubicazione dell’immobile oggetto di sanatoria edilizia in un’unica soluzione. L’attestazione del versamento deve essere allegata all’istanza".
Dal tenore letterale della norma è evidente, quindi, come la norma si limiti a disciplinare le modalità di determinazione, versamento e riscossione degli oneri concessori, e non modifichi, ovviamente, la disciplina sostanziale della sanatoria degli abusi edilizi contenuta nell’art. 32 citato.
In conclusione, il ricorso n. 3520/2004 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso n. 444/2006 è infondato e va respinto.
Nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – sezione prima, riunisce i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara improcedibile il ricorso r.g.3520/2004 e respinge il ricorso r.g. 444/2006.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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