Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-08-2012, n. 13941

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Svolgimento del processo
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano, riformando del tutto la prima sentenza, ha condannato M.F. al risarcimento dei danni subiti da C.M. a seguito delle percosse infertegli ed ha escluso la responsabilità del Consorzio tra Comuni, nonchè dell’Impresa A. C..
Propongono ricorso per cassazione il C. ed i suoi genitori attraverso tre motivi. Rispondono con controricorso la A. C., il Consorzio tra i Comuni, il Ministero dell’Istruzione ed il M.. Quest’ultimo propone ricorso incidentale attraverso quattro motivi.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.
Occorre premettere che la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20 dicembre 2006, sicchè il ricorso proposto per la sua cassazione è soggetto al regime dell’art. 366 bis c.p.c., che impone a pena d’inammissibilità la formulazione del quesito di diritto.
La giurisprudenza formatasi a riguardo ha spiegato che il quesito deve essere dotato delle caratteristiche della specificità e dell’autosufficienza, nel senso che esso, per un verso, deve essere diretto ad inficiare il concreto tenore della decisione impugnata e, per altro verso, deve porre la Corte in condizione di delibare direttamente la questione controversa, prescindendo dalla lettura del motivo e delle altre parti dell’atto d’impugnazione. La stessa giurisprudenza ha, altresì, aggiunto che il quesito è prescritto sotto forma di "momento di sintesi" anche con riferimento ai motivi attraverso i quali si intenda far valere il vizio della motivazione.
Tali caratteristiche non sono attribuibili ai quesiti formulati nel ricorso principale.
Il quesito correlato al primo motivo semplicemente chiede alla Corte di accertare se vi sia stato il vizio della motivazione "nel caso in cui, in conseguenza della pronuncia di inammissibilità delle domande tese ad acclarare la culpa in educando dei ricorrenti, non si disponga l’estromissione di questi ultimi per carenza di legittimatio ad processum.
Il quesito correlato al secondo motivo si limita a chiedere "se si incorra nel vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto … nel caso in cui l’assenza di culpa in vigilando ex art. 2048 c.c. non sia acclarata dalla dimostrazione in positivo di avere adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso …".
Il quesito di cui al terzo motivo chiede se si incorra nel vizio della motivazione "nel caso in cui su una domanda dichiarata inammissibile ci si pronunci in punto di spese …". Le medesime considerazioni devono essere svolte quanto al ricorso incidentale del M., il cui primo quesito chiede di sapere se "la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta per la prima volta in appello dal danneggiato nei confronti del presunto autore del fatto illecito che non è stato parte nel giudizio di primo grado per essere minore all’epoca della commissione del fatto, debba essere considerata nuova e quindi dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. …".
Il quesito correlato al secondo motivo chiede di sapere se "proposta in primo grado una domanda risarcitoria ex art. 2048 c.c. nei confronti del presunto responsabile di un fatto illecito (minore all’epoca del fatto), da parte dei genitori del presunto danneggiato (minore all’epoca del fatto): la mancata impugnazione da parte dei genitori del danneggiato della sentenza di primo grado nella parte in cui abbia implicitamente o espressamente escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. abbia effetto preclusivo di qualsiasi domanda che sia successivamente proposta nello stesso giudizio da parte del presunto danneggiato divenuto maggiore d’età; il giudicato formatosi a causa della mancata impugnazione di cui sopra possa essere superato o meno dalla domanda proposta dal danneggiato per la prima volta in grado d’appello con appello incidentale tardivo e non notificato presso la residenza del presunto autore del fatto illecito".
Il quesito correlato al terzo motivo chiede di sapere se "il sorvegliante si libera dalla responsabilità ex art. 2047 c.c. soltanto provando di avere adottato tutte le misure che apparissero idonee a scongiurare il danno". Il quesito correlato al quarto motivo chiede di sapere se "il giudice di merito, al fine di positivamente affermare la responsabilità del minore per fatto illecito ex art. 2043 c.c. sia tenuto ad effettuare l’accertamento della sua capacità di intendere e volere al momento del fatto dannoso, anche in relazione ad eventuali provocazioni che il minore abbia subito da parte del danneggiato".
Anche riguardo al ricorso incidentale, dunque, deve ritenersi che la genericità, l’astrattezza e la mancanza di specificità dei quesiti formulati ne comporti l’inammissibilità.
In conclusione, devono essere dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi. L’alterno esito dei giudizi di merito consiglia l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili entrambi e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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