T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 25-01-2011, n. 40

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La ricorrente, cittadina nigeriana, impugna il provvedimento dd. 1.4.2010 con il quale il Commissario del Governo di Bolzano ha rigettato il ricorso gerarchico dalla stessa proposto avverso il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio al comune di residenza e contestuale divieto di fare ritorno nel Comune di Bolzano per un periodo di tre anni, emesso dal Questore di Bolzano in data 23.1.2010.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:

1) Illegittimità del provvedimento per il vizio di eccesso di potere, stante l’insufficiente motivazione ed istruttoria nonché violazione e falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge n. 1423/1956 nonché degli artt. 2 e 3 della legge n. 327/1988;

2) Illegittimità del provvedimento – Violazione e falsa applicazione delle norme contenute nella legge n. 241/1990.

Con comparsa dd. 14.5.2010 si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno – Commissariato del Governo di Bolzano a mezzo dell’Avvocatura dello Stato di Trento, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.

Alla pubblica udienza del 12.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, nel premettere che il provvedimento impugnato "si limita a prendere atto delle risultanze della locale Questura, senza nemmeno prendere posizione sulle motivazioni addotte a difesa della ricorrente", lamenta sia violazione di legge in riferimento agli artt. 1 e 2 della L. 27.12.1956, n. 1423, agli artt. 2 e 3 della L. 3.8.1988, n. 327, ed all’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, sia eccesso di potere per insufficiente motivazione ed istruttoria.

Premette il Collegio che l’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 subordina l’adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio alla sussistenza di due condizioni, e, precisamente, che il destinatario del suddetto provvedimento appartenga ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della stessa legge (ossia: "1. Coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2. coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3. coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica") e che si tratti di soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica.

Originariamente, le categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423/1956 erano cinque.

La riduzione a tre è intervenuta con la legge 3 agosto 1988, n. 327, con la quale è stato anche soppresso il riferimento alla "pericolosità per la pubblica moralità", già contenuto nella precedente formulazione dell’art. 2 della legge n. 1423/1956, pur rimanendo tutelati l’offesa od il pericolo per la morale dei minorenni.

Le modifiche apportate dalla legge n. 327/1988 si sono rese necessarie in seguito alle pronunce con le quali la Consulta ha evidenziato la necessità di un adeguamento del regime delle misure di prevenzione ai principi di legalità e tassatività, con particolare riferimento alle fattispecie che vengono a determinare una limitazione dell’esercizio di diritti fondamentali, qual è anche il diritto alla libera circolazione, statuito dall’art. 16 della Costituzione (cfr. Corte Cost. sentenze n. 177/1980 e n. 23/1964).

Nel caso di specie, l’impugnata decisione di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso in data 23.1.2010 dal Questore di Bolzano viene sinteticamente motivata con riferimento alle "risultanze agli atti della Questura che conducono ad ascrivere la signora E. alla categoria di persone indicate dall’art. 1 della legge 1423/1956" e agli "orientamenti giurisprudenziali in materia".

A sua volta, il provvedimento di foglio di via obbligatorio si basa sul presupposto che "dalle relazioni di servizio redatte dalle pattuglie impegnate a svolgere servizi di prevenzione e controllo del territorio, appare che E.E., all’atto dell’identificazione fosse in atteggiamenti tali da far dedurre inequivocabilmente la sua attività della prostituzione, il che potrebbe attrarre malavitosi locali o provenienti da paesi extracomunitari orientati a gestire e favorire il mercato della prostituzione su questo territorio e dar luogo ad episodi criminosi, pericolosi per la sicurezza pubblica" e che "i predetti elementi fanno ritenere che E.E. sia ascrivibile alle categorie di soggetti elencati nella legge 1423/1956 e che, pertanto, sia pericolosa per la sicurezza pubblica".

Un tanto premesso, osserva il Collegio che, secondo costante giurisprudenza, il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica; giudizio che, pur non richiedendo prove della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia ad episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti, fermo restando che tali comportamenti non si concretano necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20.2.2007, n. 909).

Per quanto attiene al caso specifico, va osservato che l’esercizio della prostituzione a fini di lucro personale – ancorché immorale – non costituisce un’attività illecita, sicché essa non può essere qualificata come attività pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità se non allorquando esercitata con particolari modalità: quali, ad esempio, l’adescamento, l’ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, gli atti osceni in luogo pubblico, etc. (Cass. pen., Sez. III, 8.6.2004, n. 35776).

In considerazione di quanto sopra, si è formato un orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, che ritiene che l’allontanamento con foglio di via obbligatorio non sia lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione (invero, non mancano pronunce in senso diverso di alcuni T.A.R. che ritengono che l’accertamento dell’esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sarebbe di per sé sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, potendosi dedurre in via logica, da tale accertamento, la commissione di reati contro la sicurezza pubblica) e che, pertanto, il provvedimento basato su tale presupposto debba dare conto delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell’eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita dell’interessata, onde desumerne l’apprezzabile possibilità che la stessa sia incline alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (cfr. T.R.G.A., Bolzano, 23.12.2008, n. 414; T.A.R. Milano, Sez. III, 29.12.2010, n. 7738; 17.9.2009, n. 4679; 24.4.2008, n. 1259; T.A.R. Parma, 24.1.2007, n. 18; T.A.R. Torino, Sez. II, 16.1.2007, n. 14).

Orbene, nel caso di specie non si evincono i necessari indici di pericolosità che consentano di affermare che la ricorrente abbia posto in essere attività o comportamenti socialmente pericolosi, potenzialmente rivolti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, e che, dunque, la medesima debba ritenersi, ai sensi della legge n. 1423/1956, un soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica (cfr. T.A.R. Perugia, 4.9.2006, n. 434; T.A.R. Napoli, Sez. V, 17.5.2006, n. 4520).

In conclusione, il ricorso è da accogliere e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento.

In considerazione dei profili che determinano l’accoglimento del ricorso, si reputa giustificato disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa ad eccezione del contributo unificato che l’Amministrazione dovrà rifondere alla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che l’Amministrazione dovrà rifondere alla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Hans Zelger, Consigliere

Terenzio Del Gaudio, Consigliere, Estensore

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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