Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-08-2012, n. 13939

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha confermato la prima sentenza che aveva respinto l’azione risarcitoria proposta dal D.L. contro il Comune di Roma per i danni subiti a seguito di una caduta dal motociclo in una strada dissestata del centro cittadino.

Propone ricorso per cassazione il D.L. attraverso cinque motivi.

Resistono con controricorso il Comune di Roma e l’Impresa C. G. (chiamata in garanzia dal Comune). Il Comune di Roma propone ricorso incidentale attraverso un solo motivo. Il D.L. e la resistente impresa hanno depositato memorie per l’udienza.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale sostiene l’applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all’art. 2051 c.c., in considerazione dell’ubicazione della strada in cui è avvenuto l’incidente nel pieno centro cittadino, la configurabilità della "insidia e trabocchetto" nel dissestato manto stradale e l’eventuale responsabilità del ricorrente ex art. 1227 per aver percorso la strada con divieto limitato di transito.

Il secondo motivo sostiene: che sarebbe stato violato il precetto di cui all’art. 97 Cost.; che sarebbe stata violata la disposizione dell’art. 2048 c.c., per non avere vigilato il Comune sulla tempestiva esecuzione dei lavori da parte dell’impresa appaltatrice dei lavori stradali.

Il terzo motivo censura la sentenza per avere errato la valutazione delle prove e della documentazione prodotta. Il quarto motivo sostiene che la sentenza sarebbe stata resa in violazione della disposizione di cui all’art. 1227 c.c., comma 1.

Il quinto motivo censura la sentenza per non avere "quanto-meno" compensato le spese del giudizio.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove, per un verso, difettano di specificità rispetto al tenore della pronunzia impugnata e, per altro verso, fanno riferimento a questioni di fatto tendenti ad un diverso accertamento del merito della controversia. Sono infondati laddove invocano un tipo di responsabilità (quella per custodia) o, comunque, la responsabilità per "insidia e trabocchetto" che è del tutto estranea alla fattispecie controversa.

Risulta, infatti, accertato nel merito (ed il punto è incontroverso) che l’incidente s’è verificato in un tratto di strada nel quale era vietata la circolazione e che tale divieto era debitamente segnalato e rafforzato da barriere metalliche, imposto proprio dalla presenza di una situazione di pericolo per i normali utenti della strada;

pericolo costituito dalle rotaie dei treni, determinanti problemi di stabilità soprattutto per i veicoli a due ruote. In siffatta situazione è vano il riferimento a qualsiasi tipo di responsabilità dell’ente proprietario della strada, posto che il comportamento della stessa vittima deve ritenersi causa efficiente del danno subito.

L’ultimo motivo è inammissibile, posto che il potere di compensare le spese del giudizio costituisce emanazione della discrezionalità del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale del Comune, che verte sull’obbligo di manleva dell’impresa C..

Il ricorrente principale deve essere condannato a rivalere le controparti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il D.L. ai pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per onorari, in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *