Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 12-02-2013, n. 6808

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 8/11/2011, la Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Fermo in data 28/1/2011 con la quale M.G. e S.F. erano stati condannati alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1400,00 di multa per i reato di cui a:

art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1; b) art. 61 c.p., n. 2, artt. 116 e 605 c.p..

1.1. La Corte d’Appello respingeva le censure mosse con gli atti d’appello proposti dagli imputati ed in particolare quella relativa all’assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di rapina, quella relativa alla mancata applicazione al S. della continuazione con i reati altre condanne irrevocabili e quelle relative al trattamento sanzionatorio.

2. Avverso tale sentenza propongono separato ricorso gli imputati, sollevando i seguenti motivi di gravame:

M.G.:

2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al mancato assorbimento del reato di sequestro di persona in quello di rapina. Rileva, al riguardo, che la privazione della libertà personale è risultata strettamente funzionale alla consumazione della rapina, ha avuto una durata tendenzialmente non apprezzabile e non si protratta dopo la rapina stessa.

2.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’interpretazione dell’art. 116 c.p..

Rileva al riguardo di avere confessato esclusivamente il delitto di rapina e non quello di sequestro di persona al quale non ha partecipato ed rispetto al quale non sussistono le condizioni per l’applicazione del concorso anomalo, nel senso che il sequestro di persona è risultato un evento imprevedibile, che non costituisce uno sviluppo logico del reato concordato.

2.3. mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., al reato di cui al capo b).

2.4. mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione consentita, alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, all’aumento per la continuazione.

S.F.:

2.5. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al mancato assorbimento del reato di sequestro di persona in quello di rapina. Rileva, al riguardo, che la privazione della libertà personale è risultata strettamente funzionale alla consumazione della rapina, ha avuto una durata tendenzialmente non apprezzabile e non si è protratta dopo la rapina stessa.

2.6. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. tra la rapina oggetto del procedimento di cui al presente ricorso ed altre rapine in relazione alle quali S.F. è stato già condannato con sentenze irrevocabili.

2.7. mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione consentita, alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, all’aumento per la continuazione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento limitatamente al primo motivo di ricorso proposto dal M. ed al primo motivo proposto dal S., con riferimento al mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona di cui al capo b) dell’imputazione in quello di rapina di cui al capo a). Sullo specifico punto la Corte territoriale perviene alla conclusione che non possa esservi assorbimento fra i due reati, in quanto la violenza usata dal S. per il sequestro del B. sarebbe stata precedente all’esecuzione della rapina, avendo integrato una condotta di reato autonoma, sia pure collegata finalisticamente alla rapina.

E la soluzione in diritto sarebbe senz’altro conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina e rimane in essa assorbita solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con l’esecuzione della rapina medesima, mentre, nell’ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina (sez. 2 n. 10138 del 21/3/1986, Rv. 173846; sez. 2 n. 29445 del 21/5/2003, Rv.

226746). Senonchè dalla lettura della sentenza di primo grado emerge un diverso accadimento dei fatti posti a base della decisione, dovendosi escludere che la limitazione della libertà di movimento del B. posta in essere dal S., descritta nel capo b) dell’imputazione, avesse preceduto la rapina. Anzi risulta proprio che nel momento in cui il S. bloccava il B. e lo costringeva a rientrare nella banca l’azione delittuosa era in pieno svolgimento, avendo appena il complice M. condotto il cassiere nella stanza della cassaforte dalla quale sarebbe stato poi prelevato il denaro. Tale ricostruzione del fatto risulta essere stata fatta propria dal giudice di secondo grado, laddove fa rinvio alla parte narrativa della decisione di primo grado. La decisione impugnata risulta, pertanto, affetta da contraddittorietà insanabile risultante dal testo del provvedimento nella parte in cui, premesso l’accadimento dei fatti ora riportato, da atto che la condotta di privazione della libertà personale del B. risulta essere stata posta in essere dal S. prima dell’inizio della consumazione della rapina ed in modo autonomo da essa, essendosi concretizzata nella privazione della libertà di movimento del suddetto B., che si trovava al di fuori della banca e veniva obbligato ad entrare nell’istituto di credito unitamente ai rapinatori. Viceversa nel caso di specie, per quanto si è detto, risulta che la privazione della libertà personale del B. è stata posta in essere contestualmente alla rapina per il tempo strettamente funzionale all’esecuzione della stessa, non risultando una privazione della libertà personale della vittima che abbia preceduto o seguito il compimento del delitto contro il patrimonio. Sussistono quindi tutte quelle condizioni individuate dalla costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, affinchè il delitto di sequestro di persona venga considerato assorbito in quello di rapina, costituendone, non un autonomo reato, ma una modalità esecutiva meritevole di un aggravamento della pena (sez. 2 n. 24837 del 5/5/2009, Rv. 244339; sez. 2 n. 4986 del 24/11/2011, Rv. 251816).

La sentenza impugnata quindi deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b), perchè assorbito in quello di cui al capo a).

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti da M. G., attenendo entrambi al reato di cui al capo b) dell’imputazione, risultano assorbiti dalla decisione di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ordine al primo motivo di ricorso.

3.1. Quanto al quarto motivo proposto dal M. attinente al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale giustifica adeguatamente la mancata concessione delle attenuanti generiche, a cui era limitata l’impugnazione nei motivi di appello, facendo riferimento ad una precedente condanna a pena detentiva per delitto già riportata dal ricorrente rivelatrice di capacità criminale.

E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.

248244). Per il resto la determinazione della pena è stata correttamente effettuata dal giudice di primo grado e confermata in appello.

3.5. Allettando esaustiva risulta la motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato di cui al presente ricorso e quelli di cui alle indicate sentenze irrevocabili, oggetto del secondo motivo di ricorso proposto dal S.. Difatti sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (sez. 2 n. 18037 del 7/4/2004, Rv. 229052; sez. 2 n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862).

3.6. Quanto infine al terzo motivo di ricorso proposto dal S., attinente al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale giustifica adeguatamente la scelta discrezionale effettuata, facendo riferimento ai diversi precedenti penali già riportati dal ricorrente per delitti contro il patrimonio ed alle modalità particolarmente allarmanti della rapina e del sequestro di persona posti in essere dallo stesso; trattasi, come già detto per il M., di valutazione in fatto non censurabile dinanzi a questa Corte di legittimità. Per il resto anche con riferimento al suddetto imputato, la determinazione della pena è stata correttamente effettuata dal giudice di primo grado e confermata in appello.

4. Sulla base di quanto sopra detto, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto da M.G. e del primo motivo di ricorso proposto da S.F., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) da considerarsi assorbito nel reato di cui al capo b); a ciò consegue l’eliminazione della relativa pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, applicata dal giudice di prime cure in aumento per la continuazione rispetto al reato più grave individuato in quello di cui al capo a), con conseguente rideterminazione della pena finale in anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 per ciascuno. Nel resto vanno rigettati i ricorsi proposti da entrambi gli imputati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), perchè assorbito nel reato di cui al capo a) ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, rideterminando la pena finale in anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa ciascuno. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013

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