Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-08-2012, n. 14156

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
V.A. amministratore unico della srl XXXX, con sede in (OMISSIS), avente ad oggetto attività di ristorazione, iscritto alla gestione separata ai sensi della L. 335 del 1995, art. 26 propose due ricorsi giudiziari dinanzi al Tribunale di Lucca, rispettivamente per far dichiarare la insussistenza di un suo obbligo di iscrizione anche alla gestione commercianti per l’attività di direttore del ristorante e di opposizione alla conseguente cartella esattoriale emessa dalla XXXX spa per l’INPS per l’importo di 10.985,01 Euro a titolo di contributi alla gestione commercianti per il periodo 1997-2000, oltre sanzioni.
I ricorsi vennero riuniti dal Tribunale, che li accolse.
L’INPS propose appello, che la Corte di Firenze, con sentenza pubblicata il 17 novembre 2007 ha accolto, riformando la decisione di primo grado e rigettando la domanda.
La Corte d’appello di Firenze, non condividendo l’orientamento giurisprudenziale per cui l’iscrizione alla gestione separata dell’amministratore di una società deve essere ritenuta alternativa all’iscrizione alla gestione commercianti sulla base di un giudizio di prevalenza, ha rigettato la domanda del V., valutando il compendio probatorio acquisito nel senso che il V. oltre all’attività di amministratore della società ha svolto anche l’attività di direttore del ristorante, occupandosi della cassa, della contabilità e della gestione dei camerieri ed escludendo quindi che egli abbia svolto esclusivamente funzioni amministrative della società.
Il V. ricorre per cassazione articolando tre motivi di ricorso.
L’INPS si è difeso con controricorso.
La XXXX spa non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo si denunzia violazione di legge laddove la sentenza ha ritenuto che le due iscrizioni siano compatibili e non alternative.
La censura non è fondata.
La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 così recita: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".
Sulla interpretazione di tale comma è intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010, che così si esprime: "la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali e1 obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2,comma 26".
Interpretando questo articolato normativo le Sezioni unite, con la sentenza n. 17076 del 2011, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.".
Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, sollevata, con l’ordinanza della Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., all’art. 24 Cost., comma 1, all’art. 102 Cost., all’art. 111 Cost., comma 2, e all’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848. In conclusione, a seguito di questi interventi interpretativi da parte del legislatore e delle Corti, la tesi che sostiene la incompatibilità della doppia iscrizione non è fondata.
Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione contraddittoria ed omissiva in ordine ad un fatto consistente nel non avere il V. mai svolto alcuna attività di lavoratore autonomo all’interno della società come direttore.
La motivazione sarebbe contraddittoria perchè in un passaggio della sentenza sul punto si esprime in senso probabilistico, mentre in altro passaggio considera il fatto provato e sarebbe omessa perchè la Corte avrebbe dovuto accertare non solo il fatto in sè ma anche il carattere prevalente ed abituale di tale attività, requisiti questi decisivi ai fini della controversia. Su quest’ultimo punto la motivazione sarebbe anche insufficiente.
La censura di contraddittorietà non è fondata perchè si basa su di una evidente forzatura nella lettura della sentenza che, dopo aver utilizzato l’espressione "non può essere escluso…", indica in positivo e con nettezza le ragioni per le quali deve ritenersi, sulla base della prova testimoniale, accertato lo svolgimento di attività commerciale da parte del V..
La censura di omissione e di insufficienza della motivazione in ordine alla prevalenza dell’attività, risulta superata a seguito della affermazione del principio della concorrenza delle due contribuzioni prima esaminato.
Con il terzo motivo si denunzia vizio di omessa o insufficiente motivazione su altro fatto controverso e decisivo rappresentato dal quantum richiesto al V., che la Corte ha ritenuto correttamente quantificato perchè l’INPS non ha rapportato la contribuzione agli utili di impresa, ma al c.d. minimale.
La motivazione sul punto non è certo omessa.
Quanto alla sua insufficienza, la lettura del motivo mostra come dietro lo schermo di questa prospettazione, si celi una censura attinente alla valutazione effettuata dalla Corte d’appello, circa il fatto che i contributi siano stati rapportati non agli utili ma al c.d. minimale. A parere del ricorrente tale giudizio non è convincente e non trova adeguato supporto nella prova acquisita. Si pone così un problema di merito del giudizio, che non rientra nell’ambito del processo di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, che può dirsi chiarita solo a seguito dell’intervento legislativo di interpretazione autentica del 2010, giustifica la compensazione delle spese di legittimità. Nulla spese di XXXX spa che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Nulla spese XXXX spa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2012

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