Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-08-2012, n. 14155

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
O.F., socio di maggioranza ed amministratore della società O., composta da due soci, O.F. (60%) e O.M. (40%), propose opposizione a due cartelle esattoriali emesse da B. E. spa per conto dell’INPS, con le quali si esigeva il pagamento di 15.055,23 Euro e di 7.018,02 Euro per contributi relativi alla gestione commercianti relativi al periodo 1997-2003, con interessi e somme aggiuntive.
Il Tribunale accolse l’opposizione ritenendo che fosse onere dell’INPS provare l’attività di commerciante e che tale prova non fosse stata data.
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 13 settembre 2008, accogliendo il ricorso dell’INPS, ha riformato la decisione e respinto le domanda di opposizione dell’Oslo, compensando le spese.
L’ O. ricorre per cassazione articolando cinque motivi di ricorso.
L’INPS si difende con controricorso.
B. E. spa non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo si denunzia violazione della L. 23 dicembre 1966, n. 662, art. 1, comma 218 perchè l’INPS non avrebbe esercitato la scelta di iscrizione dello O. nella gestione corrispondente all’attività ritenuta autonoma e prevalente con atto motivato emesso da organo rappresentativo dell’istituto, che non può essere sostituito da una dichiarazione dell’avvocato difensore dell’istituto in udienza nell’ambito di un processo di impugnazione a cartella esattoriale scaturita da iscrizione d’ufficio del soggetto ad ulteriore e separata gestione.
Con il secondo si denunzia violazione della medesima norma formulando il seguente quesito: se sia compatibile e legittima una doppia imposizione contributiva determinata dalla iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti di soggetto già iscritto alla gestione separata, in assenza di opzione da parte dell’istituto sull’attività prevalente e conseguente unificazione delle sue posizioni.
Con il terzo quesito si denunzia violazione delle norme sull’onere della prova in ordine alla individuazione del soggetto ( O. o INPS) su cui gravava l’onere di dimostrare la prevalenza di una delle due attività.
Con il quarto motivo si denunzia vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione al fatto controverso e decisivo costituito dalla illegittima iscrizione d’ufficio del signor O. alla gestione commercianti.
Con il quinto motivo si denunzia vizio di motivazione contraddittoria in relazione al fatto controverso e decisivo costituito dalla illegittima iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti per aver la Corte formalmente dichiarato di attenersi alla giurisprudenza che ritiene illegittima la doppia iscrizione, per poi decidere disattendendo tale orientamento.
I due ultimi motivi con I quali si denunzia vizi di motivazione sono inammissibili, perchè, contrariamente a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e contrariamente a quanto negli stessi si enuncia, non concernono la motivazione della sentenza impugnata circa un fatto, ma pongono la questione della legittimità o illegittimità della iscrizione alla gestione commercianti e quindi attengono alla motivazione di una questione di diritto.
I primi tre motivi, invece risultano superati dalla decisione delle Sezioni unite di interpretazione del complesso di norme che regolano la materia.
La L. 23 dicembre 1966, n. 662, art. 1, comma 208, così recita:
"Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche". Sulla interpretazione di tale comma è intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 convertito nella L. n. 122 del 2010, che così si esprime: "la L. 23 dicembre 1966, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. 23 dicembre 1966, n. 662, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".
Interpretando questo articolato normativo le Sezioni unite, con la sentenza n. 17076 del 2011, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che la L. 23 dicembre 1966, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione de3lla L. 23 dicembre 1966, n. 662, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost".
Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, sollevata, con ordinanza della Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., all’art. 24 Cost., comma 1, all’art. 102 Cost., all’art. 111 Cost., comma 2, e all’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848.
L’applicazione di questi principi comporta che per l’ O. sono dovuti entrambi i contributi, tanto quelli da versare da parte della società alla gestione separata di cui alla L. n. 6132 del 2005, art. 2, comma 26 quanto i contributi dovuti alla gestione commercianti, senza necessità di individuazione della attività prevalente. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. La complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia e la situazione di obiettiva incertezza anteriore alla emanazione del D.L. n. 78 del 2010, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Nulla spese B. E. spa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2012

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