Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 11-02-2013, n. 6564

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa il 9 gennaio 2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze proposte da R.S., ritenendole in motivazione inammissibili, dirette ad ottenere la declaratoria di nullità della notificazione del decreto penale di condanna, emesso dallo stesso G.I.P. in data 17/8/2011, e la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso tale pronuncia di condanna.

Il Tribunale fondava la propria decisione sul rilievo del corretto adempimento delle formalità di notificazione del decreto di condanna, avvenuto mediante consegna al difensore d’ufficio, presso il quale l’imputato aveva eletto il proprio domicilio e della conoscenza in capo all’imputato dello stesso titolo giudiziale, in quanto comunicatogli dal giudice in data 23/9/2011 prima ancora della sua notificazione, mentre in precedenza in data 15/9/2011 il R. aveva presentato istanza a firma del suo difensore per l’ammissione al lavoro di pubblica utilità, circostanze dimostrative della sua conoscenza del procedimento e del provvedimento conclusivo, cui doveva riconnettersi la volontaria mancata proposizione di opposizione.

2. Avverso siffatto provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in quanto:

a) egli aveva depositato presso la cancelleria del G.I.P. l’atto di designazione del proprio difensore di fiducia con la dichiarazione di disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità in data 20/9/2011, ossia nello stesso giorno nel quale il decreto penale era stato inviato all’ufficio per le notificazioni penali, ove era giunto il 23/9/2011, mentre il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che la nomina del difensore non fosse avvenuta prima di tale adempimento con pregiudizi irreversibili per il proprio diritto all’effettività della difesa, posto che il difensore d’ufficio aveva cessato le funzioni con la nomina di quello di fiducia, nei confronti del quale avrebbe dovuto essere eseguita la notificazione;

b) egli non aveva avuto effettiva conoscenza del decreto penale non opposto tempestivamente perchè la notificazione era avvenuta il 29/9/2011 presso il difensore d’ufficio, col quale non aveva mai coltivato il rapporto difensivo e le attività poste in essere in un momento antecedente la notificazione, consistite nella scelta di sottoposizione ad un tipo specifico di sanzione, dimostravano che l’eventuale rigetto della propria istanza avrebbe dato luogo alla proposizione dell’opposizione con un intento già riconoscibile.

Inoltre, il provvedimento aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di ammissione ai lavori di pubblica utilità, notificatogli il 17/10/2011 presso la sua abitazione quando il decreto era già divenuto irrevocabile, non era corredato da copia del decreto penale, non contemplava alcuno dei comandi cogenti che ne derivavano e quindi non era idoneo ad offrire compiuta conoscenza del titolo giudiziale emesso a contraddittorio differito, mentre anche dalla presentazione in data 8/7/2011 di opposizione al Giudice di Pace di Bologna contro il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida era deducibile la propria volontà di opporre il decreto penale di condanna.

3. Con requisitoria scritta del 25 luglio 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Carmine Stabile, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

1. In primo luogo rileva questa Corte che il procedimento di notificazione del decreto penale di condanna si è compiuto regolarmente: sia nei confronti dell’imputato, che del suo patrocinatore la notificazione è stata effettuata con consegna di due copie del titolo giudiziale presso lo studio del difensore d’ufficio, indicato dal R. quale domiciliatario all’atto dell’accertamento del reato proprio al fine di essere reso edotto degli atti processuali successivi ed in quella sede gli erano stati rivolti gli avvisi circa la necessità di comunicare eventuali mutamenti sopravvenuti del domicilio. Pertanto, a nulla rileva che il giorno 20/9/2011 egli avesse depositato alla cancelleria del G.I.P. l’atto di designazione del proprio difensore di fiducia unitamente alla dichiarazione di disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità, in quanto la nomina non era pervenuta a quell’ufficio tempestivamente ed in tempo utile per consentire ai funzionari di cancelleria di tenerne conto e di indicare il nuovo legale quale destinatario della notificazione del decreto penale, adempimento avvenuto il giorno stesso con trasmissione degli atti necessari all’U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Bologna. Non è dunque rispondente al vero quanto sostenuto nel ricorso, ossia che l’imputato non avesse ricevuto la notificazione del decreto penale, compiutasi nel luogo da lui scelto volontariamente e mai modificato in seguito, mentre non è sufficiente sostenere che il deposito della nomina del patrocinatore fosse avvenuto prima della notificazione, dovendo tale adempimento essere effettuato in un momento tale da poterne tenere conto.

Pertanto, sebbene le modifiche che riguardino la persona del difensore siano rilevanti anche se intervenute nella fase di esecuzione di un provvedimento giudiziale (Cass. sez. 1, n. 40817 del 14/10/2010, Devcic, rv. 248465; sez. 5, n. 43767 del 22/10/2008, Tarallo, rv. 241807; sez. 4, n. 46544 del 4/10/2004, Jovanovic, rv.

230282) in quanto l’individuazione del destinatario dell’atto deve avvenire sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui la notificazione deve essere effettuata, è altrettanto vero che l’ufficio deve essere messo nelle condizioni di conoscere per tempo le nuove designazioni prima di attivare l’inoltro.

2. E’ parimenti corretto ed aderente alle risultanze processuali il rilievo, operato dal Giudice dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata, secondo il quale, non soltanto il R. aveva avuto conoscenza del procedimento penale pendente a suo carico a seguito dell’accertamento condotto nei suoi confronti della polizia giudiziaria mediante sottoposizione ad "alcoltest" i cui risultati gli erano stati resi immediatamente noti, ma, anche a voler ritenere che da quel momento in poi non avesse intrattenuto alcun rapporto e contatto col difensore d’ufficio, aveva comunque appreso notizia dell’emissione del decreto penale di condanna del G.I.P. allorchè il 17/10/2011 gli era stato notificato presso la sua abitazione il provvedimento del 23/9/2011, col quale si era dichiarato il non luogo a provvedere sulla sua istanza di ammissione ai lavori di pubblica utilità, avanzata nell’eventualità di condanna per il reato contestatogli, in ragione della già intervenuta pronuncia del decreto penale, indicato nei suoi estremi. Tanto risulta affermato nello stesso ricorso per cassazione. E lo stesso provvedimento era stato ritualmente portato a conoscenza anche del suo difensore di fiducia, della cui designazione in questo caso si era potuto tenere conto perchè pervenuta in tempo utile.

2.1 Pertanto, sin dal 17/10/2011 sia il condannato, che il suo difensore erano stati resi edotti personalmente dell’intervenuta definizione del procedimento penale e del titolo giudiziale così formatosi, recante un contenuto decisorio essenziale e di immediata percezione, non richiedente particolari sforzi di comprensione, sicchè da quel momento erano stati posti nelle condizioni di esercitare l’ulteriore facoltà difensiva della formulazione della richiesta di remissione in termini per la proposizione dell’opposizione avverso il decreto penale. Al contrario, la loro attivazione al fine di beneficiare della restituzione in termini era avvenuta soltanto in data 19/12/2011, ovvero in un momento di gran lunga successivo alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 175 c.p.p., comma 2, calcolata a far data dal 17/10/2011.

2.2 Non giova al ricorrente sostenere che, diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato, le informazioni ricevute col provvedimento di non luogo a provvedere sarebbero parziali ed insufficienti ad offrire piena e consapevole conoscenza del comando giudiziale e del suo contenuto: al riguardo non è stata prodotta copia dell’ordinanza del 23/9/2011, che non è nemmeno inserita nel fascicolo dell’esecuzione, per cui il ricorso, che pure reca in allegato altra documentazione, sul punto si rivela privo di autosufficienza, non è in grado di confutare quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata e questa Corte non è stata posta nelle condizioni di valutare la fondatezza del rilievo difensivo.

2.3 Si ricorda che, anche a seguito della modifica del disposto dell’art. 175 c.p.p., comma 2, per la proposizione dell’istanza di restituzione in termini è rimasta immutata e valida la previsione del termine di trenta giorni, decorrente dall’effettiva conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, rilevabile dal giudice sulla scorta delle allegazioni della parte interessata (Cass. sez. 5, n. 19072 del 31/3/2010,R., rv. 247510; sez. 5, n. 7604 dell’1/2/2011, Badara, rv. 249515).

Per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa, insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013

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