Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-08-2012, n. 14153

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.2.08 il Tribunale di Siracusa accertava il diritto di V.S. all’assunzione quale disabile, ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 4, comma 4 alle dipendenze del Consorzio della Provincia di Siracusa per la Zona Sud dell’Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale e, per l’effetto, emetteva sentenza costitutiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra dette parti, condannando il Consorzio convenuto a pagare all’attore il risarcimento dei danni commisurato alle retribuzioni maturate dalla data dell’avviamento.

Con sentenza depositata il 29.4.10 la Corte d’appello di Catania, in riforma della statuizione di prime cure, rigettava la domanda del V., che per la cassazione di tale sentenza ricorre affidandosi a due motivi.

Il Consorzio della Provincia di Siracusa per la Zona Sud dell’Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale resiste con controricorso e a sua volta spiega ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione della L. n. 68 del 1999, artt. 1, 3 e art. 4, comma 4, per avere l’impugnata sentenza negato che il V. potesse essere avviato al lavoro con chiamata nominativa presso il Consorzio controricorrente in quanto l’art. 4, comma 4 cit., parlando di assunzione – del lavoratore divenuto inabile – presso altra azienda, escluderebbe dal novero dei destinatari dell’obbligo di tale assunzione gli enti pubblici, dovendosi limitare ai soli privati: si sostiene, invece, in ricorso che la nozione di azienda non è affatto estranea al settore pubblico, esistendo proprio in materia di assunzioni obbligatorie (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 2) la categoria delle aziende pubbliche; prosegue, inoltre, il ricorrente con il segnalare che la stessa L. n. 68 del 1999, quando ha inteso prevedere un differente regime giuridico tra privati ed enti pubblici, lo ha fatto esplicitamente.

Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 68 del 1999, art. 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 e D.P.R. n. 333 del 2000, art. 7, comma 4 per aver la Corte territoriale escluso che chiamate nominative o ad essa equiparate, come quella del V., possano riguardare le amministrazioni pubbliche, cui sono applicabili solo chiamate numeriche: obietta – invece – il ricorrente che il caso specifico disciplinato dal cit. L. n. 68 del 1999, art. 4, comma 4 prevede che sia il lavoratore divenuto disabile a scegliere, sulla base del prospetto inviato all’Ufficio del lavoro competente ai sensi dell’art. 9, comma 6 stessa legge, il nuovo datore di lavoro presso cui espletare la propria prestazione lavorativa.

I due motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. La L. n. 68 del 1999, art. 7, comma 2 stabilisce che "i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 36, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 22, comma 1, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui al predetto D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, comma 1, lett. a), e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso".

A sua volta il cit. D.lgs. n. 29 del 1993, art. 36, comma 2 e successive modifiche, ora trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 32 è assolutamente chiaro nel disporre che "Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonchè delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa".

Il concetto è confermato dal D.P.R. n. 333 del 200, art. 7, comma 4 contenente il regolamento di attuazione della L. n. 68 del 1999, che così dispone: "i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 11 ferma restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dal citato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, comma 2, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio, nonchè delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato".

In breve, a parte le eccezioni di cui sopra e che non riguardano il caso di specie, la regola per i datori di lavoro pubblici – inequivocabile e più volte ribadita dal legislatore – è quella della chiamata numerica dei disabili.

Nè può ritenersi il contrario nella peculiare ipotesi dell’art. 4, comma 4 cit. sol perchè un’azienda può anche essere pubblica: in primo luogo l’ampiezza della valenza semantica del vocabolo di per sè non è decisiva, ma – al più – segnala solo la necessità di un ulteriore approccio ermeneutico per verificare se il termine debba essere inteso in un’accezione restrittiva od estensiva; in secondo, obbligo dell’interprete (soprattutto se di legittimità) è quello di razionalizzare il sistema e non certo quello di introdurre un’insanabile antinomia all’interno del medesimo testo normativo.

Per le stesse ragioni non ha pregio l’argomento, pur speso dal ricorrente in via principale, secondo cui in altri passaggi la stessa L. n. 68 del 1999 distingue espressamente il regime giuridico – quanto alle assunzioni di disabili – tra privati ed enti pubblici, dal che dovrebbe arguirsi che, non avendolo fatto nell’art. 4, comma 4 cit., in tal caso non avrebbe inteso differenziare le due categorie datoriali: in contrario basti notare che proprio l’uso della clausola generale esclusiva (ubi lex tacuit, noluit) nell’ipotesi in esame si rivela inidoneo vista la contraria ed esplicita affermazione generale di cui al cit. art. 7, comma 2, ancor più se si considera che tanto quest’ultima norma quanto il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 e D.P.R. n. 333 del 2000, art. 7, comma 4 prevedono in sè (e in maniera esplicita) anche le relative eccezioni, fra cui non annoverano, però, quella pretesa nel ricorso principale.

Nè giova al ricorrente il richiamo (che si legge nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c.) ad un passaggio della motivazione di Cass. 29.8.11 n. 17740, che parla di equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati, ma nel ben diverso contesto delle quote di riserva (riconosciute a favore dei lavoratori disabili).

2- Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame di quello incidentale condizionato proposto dal Consorzio della Provincia di Siracusa per la Zona Sud dell’Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale per far valere le già sollevate eccezioni di estinzione del giudizio, di non configurabilità di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nel caso di specie e di infondatezza della domanda di risarcimento dei danni vista l’inerzia del V. nel cercare altra occupazione.

3- In conclusione, si rigetta il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e condanna il V. a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2012

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