Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 11-02-2013, n. 6545

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza resa il 4 novembre 2008 il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, dichiarava D.G. colpevole del reato di cui all’art. 660 c.p. per avere arrecato molestia e disturbo a P.A., telefonandole in continuazione e proponendole in varie circostanze rapporti sessuali, in (OMISSIS) in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS) data della denuncia.

Per l’effetto il Tribunale, concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile.

Il Tribunale fondava la propria decisione su quanto riferito dalla persona offesa e dai testi dell’accusa, risultati presenti nei momenti nei quali la P. aveva ricevuto le chiamate moleste o le profferte sessuali altrettanto indesiderate dell’imputato, del quale avevano riconosciuto la voce.

2.Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, il quale deduce violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 157 c.p. e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato che, tenuto conto che l’epoca di consumazione del reato era stata erroneamente indicata nel 19/12/2004, anzichè nel 19/1/2004, data di presentazione della denuncia, l’estinzione del reato per prescrizione era già maturata in un momento antecedente l’assunzione della decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

1. In primo luogo, va premesso che deve ritenersi ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione che riposi sull’unica contestazione della prescrizione del reato per il quale sia stata emessa condanna, quando la causa estintiva sia maturata prima della pronuncia della sentenza gravata (Cass. sez. 6. n. 11739 del 21/3/2012, Mazzaro, rv. 252319; sez. 5, n. 595 del 16/11/2011, Rimauro, rv. 252666; sez. 5 n. 47024 dell’11/7/2011, Varone, sez. 2, n. 38704 del 7/7/2009, Ioime, rv. 244809). Invero, per quanto le Sezioni Unite di questa Corte abbiano affermato che l’inammissibilità genetica dell’impugnazione per difetto di specificità o manifesta infondatezza delle censure, non consentendo il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione, interdice la possibilità di far valere o rilevare d’ufficio la causa estintiva maturata nelle more della trattazione del ricorso per cassazione (Cass. S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266; S.U. n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, rv. 219531, S.U. n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, rv. 231164), il caso in esame si sottrae all’applicazione del superiore principio, in quanto è stato dedotto e dimostrato l’omesso rilievo da parte del primo Giudice del maturarsi della prescrizione prima ancora dell’assunzione della decisione impugnata, in violazione del disposto dell’art. 129 c.p.p..

In casi analoghi, nei quali la causa estintiva si era compiuta prima della pronuncia della sentenza d’appello, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha sostenuto che soltanto a seguito della sentenza di condanna l’imputato prende conoscenza della violazione di legge in cui è incorsa la decisione, contro la quale può reagire solamente con la proposizione del ricorso per cassazione quale unico strumento processuale a sua tutela.

2. Nel caso di specie, secondo quanto sostenuto dal ricorrente e riscontrato dagli atti del giudizio, risulta effettivamente erronea l’indicazione riportata nell’imputazione del "tempus commissi delicti", che, attraverso il riferimento alla data della denuncia presentata dalla persona offesa, acquisita all’udienza del 30.09.2008, deve essere considerato come antecedente e prossimo al 19/1/2004 e non al 19/12/2004, a differenza di quanto indicato nel decreto di citazione e nella sentenza; da tale premessa discende che effettivamente il termine massimo di prescrizione, pari ad anni quattro e mezzo secondo il regime stabilito per le contravvenzioni dalla norma di cui all’art. 157 c.p. testo previgente, è venuto a scadere il 19/7/2008, ossia in un momento antecedente la pronuncia di primo grado.

2.1 Pertanto, erroneamente era stata emessa la sentenza di condanna dell’imputato in ordine ad un reato già in quel momento estinto per prescrizione, cosa che il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio a norma dell’art. 129 c.p.p..

S’impone dunque l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, evento che travolge anche le statuizioni adottate in favore della parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013
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