Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 12-04-2013, n. 16649

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7 marzo 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha disposto che il periodo dal 1 dicembre 2009 al 4 agosto 2010, trascorso da D.R.G. usufruendo della misura alternativa dell’affidamento in prova, non venisse computato ai fini dell’espiazione della pena detentiva alla quale era stato condannato.

2. Il Tribunale ha motivato detto diniego rilevando come il D. R. avesse commesso in data 30 ottobre 2010, e quindi meno di tre mesi dopo il termine di fruizione della misura alternativa anzidetta, i reati di rapina aggravata e lesioni personali; come il medesimo, durante il periodo di affidamento in prova, pur avendo partecipato ad un progetto di risocializzazione della Caritas, aveva ricominciato a fare uso di cocaina, prima in maniera saltuaria, poi frequentemente.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli propone personalmente ricorso per cassazione D.R.G., deducendo erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica, in quanto illegittimamente gli era stato negato il computo dell’intero periodo trascorso in affidamento in prova come espiazione della pena detentiva solo per aver egli commesso, quasi tre mesi dopo la fine dell’affidamento in prova, un reato, per il quale era stata emessa solo una sentenza di primo grado, la quale ben avrebbe potuto essere annullata nei gradi successivi di giudizio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da D.R.G. è infondato.

2. Il provvedimento impugnato ha invero fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il Tribunale di sorveglianza, nel valutare il comportamento tenuto dal condannato nel periodo di affidamento in prova al servizio sociale, deve verificare, alla stregua delle informazioni fornite dal servizio sociale con le relazioni periodiche previste dall’art. 47 Ord. Pen. e riferite a quel periodo, nonchè sulla base di ogni altro elemento o circostanza specificamente rilevante, l’utile ed efficace svolgimento della misura alternativa; pertanto il Tribunale di sorveglianza non deve limitarsi a valutare eventuali formali violazioni delle prescrizioni imposte durante lo svolgimento della prova, ma deve altresì stabilire se la misura alternativa, valutata nel suo complesso, sia stata in concreto idonea a favorire un autentico processo di recupero educativo del condannato (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 10530 del 27/2/2002, Martola, Rv. 220877; Cass. Sez. 1 n. 2667 del 18/10/2011 dep. 23/1/2012, Zangara, Rv. 251844).

3.Nella specie il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha da un lato sottolineato l’indubbia gravità dei reati di rapina aggravata e lesioni, commessi dal ricorrente meno di tre mesi dopo la fine del periodo di affidamento in prova; dall’altro ha esaminato l’andamento dell’affidamento in prova anzidetto per tutto l’arco della sua durata (dal 1 dicembre 2009 al 4 agosto 2010) ed ha rilevato a carico del condannato, che pur aveva partecipato ad un progetto di risocializzazione della Caritas, un ulteriore dato negativo, costituito dall’avere egli fatto uso di cocaina prima in maniera saltuaria e poi con frequenza; il che, valutato unitamente alla commissione dei gravi reati di cui sopra, correttamente ha indotto il Tribunale a ritenere che il beneficio penitenziario concessogli non avesse fin dal suo inizio conseguito alcun risultato utile ai fini della sua emenda.

4.Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

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