Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 561 Carriera, inquadramento e promozioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dal soggetto indicato in epigrafe e si dirige contro la sentenza anch’essa indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rigettato due ricorsi proposti in quella sede per l’accertamento del diritto del riconoscimento all’inquadramento nella ottava qualifica funzionale e per il pagamento delle differenze retributive relative allo svolgimento di mansioni superiori.

L’appello è affidato, oltre alle censure proposte in primo grado, concernenti il diritto alle differenze retributive e all’eventuale illegittimità della delibera consiliare come appresso indicata, al seguente motivo di diritto:

) Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e dell’art. 2103 del codice civile; per aver svolto la ricorrente, su delega del Sindaco, le funzioni tipiche dell’ufficiale di stato civile e capo servizio di più servizi, avendo quindi diritto all’inquadramento nella ottava qualifica funzionale, ai sensi della delibera consiliare n. 1799 dell’11 novembre 1995.

L’Amministrazione appellata si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando, da un lato la genericità delle censure e la novità del motivo proposto in appello, e, dall’altro, l’infondatezza dello stesso appello, essendo irrilevanti le mansioni di fatto.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 novembre 2010.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

Va rilevato, infatti, che la ricorrente, in possesso della sesta qualifica funzionale, sulla base del fatto di aver espletato, su delega del Sindaco, funzioni di ufficiale dello stato civile, rivendica il trattamento economico della qualifica corrispondente all’ottavo livello, nel quale andava inquadrato il soggetto svolgente le funzioni di ufficiale dello stato civile.

Ora, nella specie,al di là del fatto del divieto dello "ius novorum", sul quale il Collegio non si pronuncia per il fatto che il ricorso in appello è infondato, va rilevato che l’appellante non è stato incaricato di svolgere le funzioni superiori con un atto formale, ma è stato soltanto delegato dal Sindaco di svolgere le funzioni di ufficiali di stato civile.

E la delega, essendo un istituto particolare del diritto amministrativo, per cui un soggetto viene investito di volta in volta di svolgere un determinato compito che non rientra nelle sue specifiche attribuzioni, ma in quelle del soggetto delegante, si connette ad un meccanismo che è tipico di un dipendente che è tenuto ad adeguarsi alla delega, per cui lo stesso non opera nell’ambito di funzioni proprie ma in quelle di un altro organo che è invece titolare delle medesime.

Pertanto, poiché è ammissibile la delega del Sindaco ad un dipendente in possesso della sesta qualifica funzionale, nella specie non si è configurata l’emanazione di un provvedimento formale di svolgimento di mansioni superiori, ma soltanto quello di provvedere in delegazione al compimento di attività di un altro organo.

Ora, tali deleghe, se potranno essere eventualmente valutate in sede di possesso di titolo per lo svolgimento qualificato di funzioni particolari (quelle di ufficiale dello stato civile) non determinano comunque il conferimento di un incarico formale dello svolgimento di mansioni superiori.

L’appello va, quindi, respinto, mentre le spese di giudizio, in considerazione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Adolfo Metro, Consigliere
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