Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 14-03-2013, n. 12022

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’11/6/2012, il Tribunale di Messina respingeva la richiesta di riesame proposta nell’interesse di T.G. avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale che applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

Il Tribunale respingeva l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa del T., osservando che la fattispecie associativa, reato più grave tra quelli contestati, esercitava la vis actractiva nei confronti dei reati fine e che l’associazione aveva il suo fulcro nel territorio della provincia di Messina, ove risiedono i promotori, S. e C.F. i quali, pur rifornendosi principalmente nella piazza palermitana, distribuivano la merce sul mercato messinese, così determinandosi la competenza ai sensi dell’art. 328 cod. proc. pen., comma 1 quater.

Nel merito delle imputazioni, il Tribunale dava ampia motivazione in ordine all’esistenza dell’associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74; di essa faceva parte anche T.G., uno dei fornitori palermitani del C. e dello S., che procurava la droga per il tramite di L.G. e con l’ausilio di T.S., tutti consapevoli, secondo il Collegio, di approvvigionare la compagine associativa che immetteva la droga nel mercato messinese. Esisteva una cassa comune dell’organizzazione, tanto che si era riscontrata una telefonata in cui T.G. autorizzava S. a prelevare da essa una somma di Euro 300,00. Tale somma era legata all’affitto di un appartamento che era stato acquisito nell’accordo degli associati e che, successivamente, aveva fatto nascere contrasti.

Diverse telefonate dimostravano che C.F. e T. G. avevano promosso un incontro per discutere dei dissidi sorti all’interno del gruppo, coinvolgendo anche G.G.;

riferimenti all’associazione si coglievano anche nell’ultima fase, quella in cui C. aveva rappresentato a T.G. le sue difficoltà nel saldare il debito per le forniture, a seguito degli arresti degli altri associati.

T.G. si dimostrava, unitamente al sodale G. G., in grado di reperire grossi quantitativi di stupefacente a C. e S. anche in un brevissimo arco di tempo; il fratello S. fungeva da fattorino per conto del fratello G., che lo retribuiva con 100 Euro ad ogni consegna.

Di norma, tutte le condotte incriminate esordivano con una telefonata tra C.F. e T.G., nella quale il primo avanzava al secondo richieste di approvvigionamento di droga in misura consistente. I contatti portavano sempre alla consegna di stupefacente in quantitativi notevoli.

T.G., come G.G., era consapevole di rifornire il sodalizio criminale, come dimostrava la conoscenza di diversi membri dell’associazione, l’indifferenza a trattare con l’uno o l’altro dei vertici dell’associazione e la consegna della merce a persone differenti. T.G. veniva anche avvisato degli arresti dei sodali.

In definitiva, secondo il Tribunale, si trattava di soggetto disponibile a garantire all’associazione facente capo a C. F. il necessario approvvigionamento della sostanza da vendere, con conseguente partecipazione all’associazione.

2. Ricorre per cassazione T.G., deducendo distinti motivi.

In un primo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle fattispecie incriminatrici e il vizio di motivazione.

Il Tribunale aveva omesso di fornire adeguata risposta alle censure della difesa in punto di mancanza di elementi sintomatici della intraneità del T. nell’associazione criminosa e la mancanza di riscontri individualizzanti a detta intraneità, sostenendosi la occasionalità delle condotte poste in essere dal ricorrente e la assoluta neutralità delle intercettazioni telefoniche.

I Giudici, nell’interpretare le conversazioni intercettate, avevano attribuito ad esse un significato distorto sulla base di deduzioni non suffragate da alcun riscontro oggettivo. La motivazione era, inoltre, carente con riferimento alla consapevolezza di far parte dell’associazione criminosa e alla effettiva intraneità del ricorrente, non essendo stato indicato il contributo fornito e gli elementi da cui evincere l’affectio societatis.

In un secondo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 9 cod. proc. pen. in relazione al D.P.R. n. 309, artt. 73 e 74, e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

In effetti il Tribunale del riesame aveva omesso di rispondere alle censure in punto di incompetenza per territorio, limitandosi ad affermare che la competenza spettava all’A.G. del luogo dove si era costituito il reato associativo, con ciò violando la regola giurisprudenziale secondo cui, quando è ignoto il luogo dove ha avuto inizio l’azione criminosa nel reato permanente, il giudice competente per territorio deve essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto al motivo di ricorso attinente la eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Messina, l’ordinanza impugnata motiva ampiamente sulla circostanza che l’associazione per delinquere diretta da C.F. e S. sia stata costituita, abbia avuto il proprio fulcro e la propria attività nella provincia di Messina, dove è situata anche l’abitazione utilizzata dal gruppo per custodire lo stupefacente. Nella provincia di Palermo avveniva solo l’approvvigionamento della droga, che veniva subito trasportata nel messinese e ivi commercializzata.

Il ricorrente richiama una giurisprudenza di questa Corte che risolve la fattispecie in cui è ignoto il luogo dove ha avuto inizio il reato permanente associativo: ma, appunto, il Tribunale del Riesame motiva ampiamente che quel luogo è conosciuto.

2. Il motivo attinente il merito dell’imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è del tutto generico: contrariamente a quanto sostenuto il ricorso, il Tribunale ha adeguatamente e ampiamente motivato sia sulla sussistenza dell’associazione facente capo a C.F. e a S.E., sia sul contributo essenziale fornito da T.G..

Il ricorso, per la verità, non contesta nemmeno la manifesta illogicità della motivazione: sostiene che l’interpretazione delle intercettazioni telefoniche è errata senza proporne una diversa;

afferma che mancano i riscontri oggettivi, quando l’indagine è stata scandita da numerosi sequestri di stupefacente dopo che era stato portato da Palermo nel messinese.

Il Tribunale, poi, motiva adeguatamente anche sul punto dell’elemento psicologico del reato associativo e sottolinea il ruolo essenziale del "polo palermitano" dell’associazione, che riforniva regolarmente, ripetutamente e abbondantemente i capi messinesi di droga.

Si deve ricordare che l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune nè la diversità di scopo personale, nè la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale. (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012 – dep. 27/01/2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011 -dep. 01/08/2011, P.G. in proc. Calì, Rv.

251013).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013

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