Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-08-2012, n. 14223

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9-5-1997 V.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Condominio di via (OMISSIS), impugnando la delibera assembleare dell’11-4-1997, con la quale era stato nominato un amministratore esterno e non scelto tra i condomini, come previsto dal regolamento condominiale, ed era stato approvato il rendiconto di gestione 1996/97.

Con sentenza del 13-7-2001 il Tribunale rigettava l’impugnazione. Il giudice rilevava, in particolare, che l’art. 7 del Regolamento condominiale, il quale prevedeva che l’incarico di amministratore venisse assunto dai condomini con rotazione annuale, non vietava il ricorso ad un amministratore esterno, in mancanza della disponibilità dei condomini a svolgere l’incarico. Aggiungeva che nella specie era pacifico che l’esigenza di provvedere alla nomina di un amministratore esterno era scaturita dal rifiuto di ciascun condomino di assumere l’incarico, constatato in assemblea; sicchè era ovvio che tale nomina non potesse essere rappresentata nell’ordine del giorno comunicato in sede di avviso di convocazione, nel quale risultava comunque inserita tra gli argomenti da trattare la nomina dell’amministratore.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il V..

Con sentenza depositata il 17-5-2005 la Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il V., sulla base di due motivi.

Il Condominio di via (OMISSIS) non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., comma 3, dell’art. 1123 c.c., comma 3, degli artt. 1136, 1138, 1362, 1366 e 1369 c.c., nonchè dell’art. 7 del regolamento condominiale, e l’omessa, insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo. Deduce che l’art. 7 del regolamento condominiale stabiliva che l’amministratore dovesse essere scelto esclusivamente tra i condomini e che, pertanto, l’affidamento della gestione ad un amministratore esterno, ponendosi in violazione delle norme pattizie, non poteva ritenersi compreso nell’ordine del giorno, dal quale si evinceva che l’assemblea avrebbe discusso della nomina di un amministratore scelto tra i condomini. Sostiene che l’accertamento sulla regolarità dell’ordine del giorno non è stato adeguatamente e congruamente motivato. Rileva, inoltre, che dalla delibera impugnata non risulta che i condomini si fossero rifiutati di assumere la carica di amministratore.

Il motivo è infondato.

Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, affinchè la delibera di un’assemblea condominiale sia valida, è necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificatamente gli argomenti da trattare, sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione (Cass. 22-7-2004 n. 13763; Cass. 27- 3-2000 n. 13763; Cass. 19-2-1997 n. 1511). In particolare, la disposizione dell’art. 1105 c.c., comma 3 -applicabile anche in materia di condominio di edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato il risultato dell’esame del punto da parte dell’assemblea, della discussione conseguente e dello sviluppo di questa (Cass. 25-11-1993 n. 11677).

L’accertamento della sussistenza della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale – nonchè della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione – è, poi, demandato all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. 22-7-2004 n. 13763; Cass. 27-3-2000 n. 13763; cass 19-2-1997 n. 1511).

Nella specie, appare immune da vizi logici e giuridici la valutazione espressa dalla Corte di Appello, secondo cui l’affidamento dell’incarico ad un amministratore esterno da parte dell’assemblea non travalicava i limiti dell’argomento posto all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione, avente ad oggetto la nomina del nuovo amministratore, rappresentando il logico sviluppo della dichiarata indisponibilità, da parte di tutti i condomini presenti, ad assumere l’incarico di amministratore.

E invero, la Corte di merito, con argomenti congrui e convincenti, ha rilevato che l’art. 7 del Regolamento, nello stabilire che l’amministratore dovesse essere scelto tra i condomini, non poneva uno specifico divieto alla nomina di un amministratore esterno; e che, d’altra parte, il divieto di scegliere un estraneo nel caso, tutt’altro che imprevedibile, di rifiuto da parte di tutti i condomini, sarebbe stato in contrasto con il disposto dell’art. 1129 c.c., comma 1, secondo cui si deve ricorrere alla nomina giudiziale soltanto quando non vi è la possibilità di prevedere diversamente da parte dell’assemblea.

Ciò posto, si osserva che le censure mosse dal ricorrente partono dal presupposto secondo cui l’art. 7 del Regolamento condominiale vieterebbe il ricorso alla nomina di un amministratore esterno. In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte una diversa interpretazione di tale clausola rispetto a quella, plausibile e ragionevole e come tale non censurabile in Cassazione, compiuta dal p giudice di merito. Come è noto, infatti, l’interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica, oppure vizi logici (tra le tante v. Cass. 31-7-2009 n. 17893; Cass. 23-1-2007 n. 1406).

Le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente per negare che i condomini presenti in assemblea si fossero rifiutati di assumere l’incarico di amministratore, involgono una questione di merito non prospettata in appello e sono, pertanto, inammissibili, avendo il giudice del gravame dato atto, a pag. 12 della sentenza impugnata, che il rifiuto opposto dai condomini che hanno partecipato all’assemblea non ha costituito oggetto di contestazione tra le parti.

Una volta accertato, pertanto, che il regolamento condominiale, pur prevedendo che l’amministratore venisse scelto, di regola, tra i condomini, non vietava la nomina di un soggetto estraneo, appare ineccepibile la conclusione della Corte di Appello, secondo cui la designazione di un amministratore esterno ben poteva costituire il risultato della evoluzione della discussione sullo specifico argomento posto all’ordine del giorno, trattandosi di un’evenienza, sicuramente prevedibile, imposta dall’eventuale rifiuto dei condomini presenti di assumere la carica.

2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, la violazione dell’art. 1126 c.c. e l’errata o omessa motivazione.

Deduce che la Corte di Appello non ha preso in esame il motivo di gravame con il quale si sosteneva la nullità della delibera assembleare relativa all’approvazione del rendiconto per omessa individuazione del quorum. Rileva che l’assemblea condominiale era presieduta dalla condomina amministratrice uscente C.A., la quale aveva approvato il rendiconto per l’esercizio del 96/97 nella duplice veste di esecutrice delle spese effettuate per conto del condominio e di verificatrice delle stesse e, quindi, in palese conflitto di interessi, con conseguente violazione art. 2373 c.c..

Aggiunge che il rendiconto era stato redatto in maniera incompleta e approssimativa, che le spese relative alla sostituzione della colonna di scarico non potevano essere ripartite in parti uguali tra i condomini, ma dovevano essere poste a carico esclusivo dei condomini appartenenti all’ala dello stabile interessato dalle riparazioni, e che allo stesso modo le spese di ripristino dei lastrici solari dovevano gravare solo sui condomini del manufatto interessato.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, avendo la Corte di Appello esaminato le censure mosse dall’appellante circa l’omessa individuazione del quorum, dando atto che si trattava di una questione sollevata per la prima volta in appello e come tale inammissibile. Nella specie, è stata fatta corretta applicazione del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui deve ritenersi inammissibile in appello una domanda con cui si deduca la nullità di una delibera assembleare per un motivo diverso da quello fatto valere in primo grado (tra le tante v. Cass. 2-3-2007 n. 4973; Cass. 15-1- 2007 n. 740; Cass. 27-6-2005 n. 13732; Cass. 12-12-1986 n. 7402).

Le censure mosse in ordine ai criteri di riparto delle spese della colonna di scarico non si confrontano con le argomentazioni poste a base della decisione, con le quali si è rilevato che la relativa questione era stata prospettata per la prima volta in appello e che, comunque, le affermazioni dell’appellante non risultano sorrette da alcun elemento di prova.

Anche con riferimento ai criteri di ripartizione delle spese di ripristino dei lastrici solari, le deduzioni svolte dal ricorrente prescindono dalle reali ragioni della decisione, rappresentate dalla rilevata genericità delle contestazioni mosse dall’appellante, a fronte delle precise argomentazioni con le quali il primo giudice aveva respinto le ragioni di censura che, secondo l’attore, sarebbero state ostative all’approvazione del rendiconto.

Quanto, infine, all’asserito conflitto d’interessi, si tratta di una questione nuova, che non risulta dedotta nei precedenti gradi di giudizio e non può, quindi, essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Poichè l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012
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