Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 547

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per il riconoscimento del diritto ad essere mantenuta in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Centro di Assistenza dei Minori del comune di Rende, con inquadramento decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 57/1990, con condanna della Regione Calabria al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
L’appellante ripropone le domande articolate in primo grado.
Le parti intimate non si sono costituite in questo grado di giudizio.
L’appellante, ricorrente in primo grado, espone di avere svolto l’attività di "aiutocuoca" presso il Centro Diurno "XXXX" per l’assistenza ai minori in gravi condizioni familiari istituito dal comune di rende, con delibera n. 1268 del 14 ottobre 1986.
L’interessata aggiunge di essere stata utilizzata sulla base di un contratto formalmente qualificato come appalto, in data, 22 settembre 1986, seguito da successivi atti convenzionali.
Deduce, quindi, di avere titolo al riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della legge regionale n. 5 maggio 1990 n. 57.
L’articolo 5 della legge regionale prevede che "1. Gli operatori della équipe socio – psico – pedagogiche già utilizzati dai Comuni singoli o associati o che, comunque, abbiano prestato servizio in regime di convenzione, nel periodo 1° gennaio 198931 gennaio 1990, per l’attuazione degli interventi di integrazione scolastica, sono mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato."
Nel caso di specie, l’appellante ha prestato servizio nei periodi 5 settembre 1988 – 30 giugno 1989; 1 agosto 1989 – 6 settembre 1989 e 15 settembre 1989 – 30 giugno 1990.
Pertanto, difetta, in concreto, il prescritto requisito della continuità del rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1989 e il 31 gennaio 1990.
In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, non essendosi le parti intimate costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l "appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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