Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-08-2012, n. 14221

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 21-2-2004 A.A. chiedeva al Giudice di Pace di Casteltermini l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di C.V. per il pagamento in proprio favore della somma di Euro 856,10 oltre interessi; premesso di essere proprietario di un appartamento compreso nell’edificio condominiale di via (OMISSIS), il ricorrente assumeva che era sorta la necessità urgente di provvedere a delle riparazioni in detta unità immobiliare, sottostante al terrazzo condominiale, a seguito di copiose infiltrazioni d’acqua provenienti dal predetto terrazzo; pertanto, nella totale inerzia degli altri condomini, inutilmente sollecitati, l’esponente aveva affidato a terzi l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari anticipando l’intera somma di Euro 8.257,43; di qui quindi la richiesta del provvedimento monitorio nei confronti della C., rifiutatasi di corrispondere la quota di sua spettanza del suddetto importo.

D.M.V. quale erede della C. si opponeva al decreto ingiuntivo emesso il 15-3-2004 eccependo tra l’altro il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima, non essendo la stessa proprietaria di nessuna unità abitativa nell’edificio di via (OMISSIS).

Costituendosi in giudizio l’ A. contestava il fondamento dell’opposizione di cui chiedeva il rigetto.

Il Giudice di Pace di Casteltermini con sentenza del 12-12-2005 ha rigettato l’opposizione proposta dalla D.M., ha confermato il predetto decreto ingiuntivo ed ha condannato l’opponente ai pagamento in favore dell’opposto della somma di Euro 856,10 oltre interessi legali dalla notifica al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza la D.M. quale erede della C. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; l’ A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 99-100-115 c.p.c. e l’art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione, assume anzitutto che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non risultava che l’ A. fosse proprietario di un appartamento nel Condominio di via (OMISSIS), non avendo allegato il titolo di proprietà dell’unità immobiliare di cui si dichiarava titolare;

anzi nella nota del 18-10-2003 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo si leggeva testualmente: "rifacimento del terrazzo di proprietà di A.C." (padre di A.A., vero proprietario dell’unità immobiliare).

Inoltre la D.M. afferma che non risultava provato dagli atti di causa che la C. fosse proprietaria di una unità immobiliare nel suddetto Condominio; in particolare nella nota del 18-10-2003 non si faceva riferimento a C.V., come ritenuto dal giudicante, ma semplicemente a C., con accanto la firma di D.M.V., moglie del C., proprietario di una unità immobiliare nell’edificio in questione.

Il motivo è fondato nei termini che saranno ora chiariti.

La sentenza impugnata ha ritenuto provato che A.A. fosse condomino dello stabile di via (OMISSIS) sulla base di diversi elementi; al riguardo ha anzitutto richiamato una nota allegata al ricorso per decreto ingiuntivo suddetto con la quale l’amministratore del Condominio chiedeva una riunione ai condomini per il rifacimento del terrazzo di proprietà A., inoltre ha affermato che il teste che aveva eseguito i predetti lavori, escusso nel procedimento n. 152/2004, aveva parlato di "infiltrazioni subite dal Sig. A.A. nel suo appartamento", ha aggiunto che lo stesso CTU in sede di operazioni peritali aveva accertato la presenza del padre dell’opposto a letto ammalato, ed infine ha rilevato come dato innegabile che A. A. aveva anticipato le spese e che nessun altro condomino aveva negato la sua qualità di condomino.

Orbene è agevole osservare che tale convincimento è frutto di argomentazioni palesemente irrilevanti (come la presenza del padre dell’opposto a letto in quanto ammalato) o generiche (come il richiamo alla nota allegata al ricorso per decreto ingiuntivo in cui si faceva riferimento al terrazzo di proprietà A., senza quindi specificare se si trattasse di A.A. o del padre A.C.); anche il fatto che l’opposto avesse anticipato le spese di riparazione del terrazzo da cui provenivano le infiltrazioni d’acqua e che nessun altro condomino avesse contestato la qualità di condomino di A.A. non apportano alcun elemento oggettivo in ordine alla sua legittimazione attiva nel presente giudizio, in presenza di una specifica eccezione in proposito sollevata dall’opponente.

L’evidenziata carenza argomentativa si rivela ancora più grave in presenza della nota del 18-10-2003 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e trascritta nel ricorso nella parte in cui fa riferimento al "rifacimento del terrazzo di proprietà di A.C.", ovvero ad un elemento oggettivamente contrario alle conclusioni raggiunte dal Giudice di Pace, che non si è fatto minimamente carico di valutarne l’efficacia probatoria, pur trattandosi di documento allegato dallo stesso A.A..

Si è quindi in presenza di una motivazione puramente apparente, ovvero fondata su argomentazioni palesemente inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, che quindi giustifica l’accoglimento di quella parte del motivo in esame riguardante il difetto di legittimazione attiva di A.A., rendendo superfluo l’esame della residua parte del motivo stesso.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1104-1110 e 1134 c.c. e vizio di motivazione, sostiene che era mancata la prova che le spese sopportate dall’ A. fossero urgenti, non potendosi ancorare l’urgenza, come invece affermato dal Giudice di Pace, ad infiltrazioni che danneggiavano l’appartamento A. o alle condizioni di salute di un congiunto della controparte; d’altra parte la sentenza impugnata non ha fatto alcun riferimento a quali fossero gli elementi riscontrati di danno o pericolo – riferiti alla conservazione della cosa comune, per non danneggiarla ulteriormente o farne perdere il valore – che avevano giustificato l’urgenza della spesa.

Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio al Giudice di Pace di Agrigento.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio al Giudice di Pace di Agrigento.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012
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