Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 544

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 967/2008, il Tar per il Veneto ha riunito tre ricorsi proposti dalla S.C. s.p.a. avverso atti aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto della caserma "XXXX", sita in XXXX, e li ha dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione.
La S.C. s.p.a. ha proposto ricorso in appello avverso detta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
La regione Veneto e la provincia di XXXX si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso,
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del presente giudizio di appello è limitato alla verifica della sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine ad una controversia, che attiene all’esercizio della prelazione da parte della regione Veneto, della provincia e del comune di XXXX per un immobile vincolato, sito nel centro di XXXX.
Il giudice di primo grado ha ritenuto il difetto di giurisdizione del g.a., rilevando che, allorché si deduca la carenza in capo alla P.A. del diritto di prelazione ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà sul bene senza l’esercizio del diritto di prelazione nel termine per esso stabilito, si è in presenza di una fattispecie di carenza di potere ablatorio, in relazione alla quale la posizione del privato è di diritto soggettivo ed è rimessa alla giurisdizione ordinaria.
L’appellante contesta tale statuizione, sostenendo che il Tar avrebbe male interpretato il contenuto della domanda; che si sarebbe in presenza di una situazione di carenza di potere "in concreto" della p.a.; che, comunque, la tesi del Tar sarebbe applicabile alla sola prelazione esercitata da comune e provincia, ma non a quella esercitata dalla regione e che, infine, erano stati dedotti vizi di legittimità degli impugnati provvedimenti.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento.
E’ opportuno ricostruire in fatto le modalità di esercizio della prelazione.
La società P.D.S. S.p.a. e la S.C. S.p.a. stipulavano atto pubblico di compravendita dell’immobile "Caserma XXXX, già XXXX", sito in XXXX, XXXX, subordinando tutti gli effetti traslativi dello stesso al mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e degli altri Enti aventi diritto, ai sensi del d.lgs. 42/2004.
In relazione al menzionato immobile, con nota prot. n. 771 del 17.1.2007 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di XXXX, Vicenza e Rovigo, trasmetteva alla Regione Veneto, alla Provincia di XXXX e al Comune di XXXX, e per conoscenza anche a S.C. S.p.a. la denuncia dell’atto di trasferimento del bene, indicando agli enti in indirizzo il termine di trenta giorni per la formulazione dell’eventuale proposta di prelazione alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di Venezia.
Successivamente, la medesima Soprintendenza, con nota del 9.2.2007, provvedeva a comunicare ai predetti enti territoriali che in medesima data il Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva rinunciato all’esercizio della prelazione prevista per legge a proprio favore, ribadendo agli stessi enti la possibilità di esercitare il proprio diritto di prelazione nel termine stabilito dal d.lgs. n. 4272004.
Con nota del 7.2.2007, la Direzione Affari Generali della Giunta Regionale del Veneto trasmetteva a S.C. S.p.A. copia della deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del 6.2.2007, con la quale la medesima Giunta manifestava al Ministero per i Beni e le Attività Culturali "la volontà di esercitare, congiuntamente con l’Amministrazione comunale e provinciale di XXXX, il diritto di prelazione" sull’immobile in questione.
In data 12.3.2007 S.C. S.p.A. riceveva la nota del 5.3.2007, con cui la Direzione Affari Generali della Giunta Regionale del Veneto trasmetteva nuovamente a P.D.S. S.p.A. e a S.C. S.p.A. la deliberazione di Giunta regionale n. 384 del 20.2.2007, asserendo che tale notifica costituirebbe titolo di trasferimento di proprietà del bene, per la quota di competenza del 50%, all’Amministrazione Regionale e per la restante quota il diritto di prelazione veniva esercitato dalla Provincia di XXXX e dal Comune di XXXX, rispettivamente, per il 17% e per il 33%.
Ciò premesso, si rileva che la S.C. ha contestato l’esercizio del diritto di prelazione, sostenendo che il comune di XXXX e la provincia di XXXX erano privi del diritto di prelazione con riguardo ai beni oggetto di causa, sulla base delle disposizioni del decreto legge n. 63/92 (convertito con L. 112/02) e ancor prima del D.L. n. 35/01 (convertito con L. 410/01).
Di conseguenza, sarebbe priva anche la Regione del diritto di esercitare la prelazione per una sola quota della proprietà dell’immobile, in quanto non può essere esercitato il diritto per il solo 50 %, venendo meno la prelazione per il restante 50 %.
In pratica, poiché il Comune e la Provincia sarebbero privi del diritto di prelazione in forza di una previsione legislativa, la Regione, avendo deciso di esercitare il diritto di prelazione unitamente a tali enti, sarebbe sostanzialmente anch’essa priva del relativo potere, non essendo configurabile un diritto di prelazione esercitato congiuntamente ad enti che di tale diritto sono stati privati da una specifica norma di legge.
Nel caso in esame, la ricorrente non contesta, quindi, il cattivo uso da parte di regione, provincia e comune del potere di esercizio della prelazione, ma fa valere la propria posizione soggettiva in ordine all’assenza di tale potere.
La carenza del potere non viene dedotta in concreto in relazione alle modalità di esercizio della prelazione, ma rileva in astratto con riguardo alla assoluta carenza del potere in capo a comune e provincia, che sarebbero esclusi dalla prelazione sulla base delle richiamate norme e parimenti alla carenze del potere della regione di esercitare pro quota la prelazione.
In entrambi i casi la S. fa valere una posizione di diritto soggettivo all’acquisto dell’immobile con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Del resto, la Cassazione ha precisato che, in tema di prelazione a favore dello Stato nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico o storico, ove si deduca la carenza, in capo alla p.a., del potere ablatorio ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà sul bene senza l’esercizio del diritto di prelazione nel termine per esso stabilito, la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo la tutela del diritto soggettivo di proprietà del privato (Cassazione civile, sez. un., 17 aprile 2003, n. 6221).
Il diritto di prelazione a favore dello Stato nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico costituisce espressione di un potere statale di supremazia per il conseguimento dell’interesse pubblico alla conservazione ed al generale godimento di determinati beni e si esercita per mezzo di un atto amministrativo che affievolisce il diritto del privato, rendendo la relativa situazione giuridica tutelabile davanti al giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. un., 03 maggio 2010, n. 10619); ove, invece, si contesti la legittimità di tale esercizio, qualora l’interessato ponga a fondamento delle sue pretese l’assunto della carenza del potere stesso, come avvenuto nel caso di specie, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, essendo la controversia attinente alla tutela del diritto soggettivo di proprietà (Cassazione civile, sez. un., 15 aprile 2003, n. 5993).
Tali conclusioni non sono contraddette dalla proposizione di ulteriori motivi di ricorso, attenendo questi alla medesima impostazione della contestazione diretta a far valere la posizione di diritto soggettivo; in particolare, le censure dirette a contestare l’esistenza dell’accordo tra regione ed enti locali, l’intempestività dell’esercizio della prelazione e l’impossibilità della prelazione pro quota sono tutte dirette a rafforzare la già illustrata tesi della insussistenza del potere di prelazione.
La dedotta assenza del progetto di valorizzazione dell’immobile è comunque collegata alla ricostruita impostazione del ricorso e non assume consistenza autonoma tale da giustificare l’attrazione della controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa o da ipotizzare un ambito di limitato sindacato riservato al g.a..
Va, infine, aggiunto che molte delle considerazioni svolte in appello attengono a principi astratti non applicabili alla fattispecie in esame e richiamano precedenti della adunanza plenaria del Consiglio di Stato, anche inapplicabili a questo caso.
Deve, quindi, ritenersi corretta la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tar.
3. In conclusione il ricorso in appello deve essere respinto.
In considerazione della parziale novità della fattispecie esaminata, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Marco Lipari, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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