Corte di Cassazione – Sentenza n. 15838 del 2011 Acquista un computer portatile che si dimostra subito difettoso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 27 marzo 2003 F. S. citò davanti al Giudice di pace di Pordenone la s.r.l. M. Informatica, dalla quale aveva acquistato un computer portatile il 16 gennaio di quell’anno per 2.502,00 euro, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo con i relativi interessi e al risarcimento dei danni, poiché l’elaboratore, dopo soli quindici giorni, aveva presentato gravi difetti di funzionamento. La s.r.l. M. Informatica contestò la fondatezza della domanda e su autorizzazione dell’istruttore chiamò comunque in causa in garanzia la produttrice del bene s.p.a. E. Quest’ultima si costituì a sua volta in giudizio, negando la sussistenza di un proprio obbligo di manleva.
All’esito dell’istruttoria della causa, con sentenza n. 238/2004, il Giudice di pace respinse la domanda dell’attore.
Impugnata da quest’ultimo, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Pordenone, che con sentenza n. 747/2005 ha rigettato il gravame, osservando tra l’altro (per quanto ancora rileva in questa sede): in effetti il computer – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – era risultato difettoso, poiché presentava difficoltà di avvio, con conseguente necessità di sostituzione della scheda madre; si trattava tuttavia di vizi che non davano luogo a una ipotesi di aliud pro alio e avrebbero pertanto dovuto essere denunciati nel termine di legge; di ciò non era stata data prova da F. S., sicché doveva essere accolta l’eccezione di decadenza formulata dalla s.r.l. M. Informatica.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione F. S., in base a tre motivi.
La s.r.l. M. Informatica e la s.p.a. Enface non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso F. S. lamenta che il Tribunale ha accolto un’eccezione di decadenza che in realtà la s.r.l. M. Informatica non aveva proposto.
La censura è fondata.
Risulta dagli atti di causa – che questa Corte può direttamente prendere in esame, vertendosi in tema di error in procedendo – che nel costituirsi in primo grado la s.r.l. M. Informatica si era difesa contestando per ragioni di merito la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, senza dedurre dei vizi in questione; né l’eccezione è stata sollevata nella comparsa di risposta nel giudizio di appello, nel quale peraltro sarebbe stata preclusa, per il disposto dell’art. 345 c.p.c., a causa della sua novità.
Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso, con i quali F. S. sostiene che l’onere della prova dell’eventuale non tempestività della denuncia gravava sulla s.r.l. M. Informatica e che comunque si trattava di un adempimento superfluo, avendo la società venditrice accettato la riconsegna del bene, per le necessarie riparazioni.
Accolto pertanto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Udine, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Udine, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Depositata in Cancelleria il 19.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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