Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 27-02-2013, n. 9423

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 27.3.2012 il Tribunale di sorveglianza di Napoli deliberando sulla istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione di S.N., in espiazione di pena di anni sei di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare ostandovi il titolo di reato in espiazione e rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, sul rilievo della misura della pena da espiare e della gravità del fatto per cui il predetto riportò condanna, presupponente ramificazioni e incrostazioni che portavano a ritenere premature misure alternative alla detenzione, anche in ragione del fatto che lo S. non aveva ancora beneficiato di alcun permesso premio.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso in cassazione l’interessato per dedurre mancanza grafica della motivazione in ordine alla richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 quinquies O.P. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L’interessato si duole del fatto che egli ebbe a richiedere il beneficio di cui all’art. 47 quinquies e non 47 ter O.P., essendo padre con prole di età inferiore a dieci anni, misura per cui non opera la preclusione prevista dall’art. 4 bis OP. Non solo, ma l’interessato fa presente che il suo fine pena non è lontano nel tempo perchè fissato al 25.1.2014, che l’associazione di cui fece parte operava solo in zona (OMISSIS) e non nel comune di (OMISSIS) e zone limitrofe come scritto nell’ordinanza, che non risultava censurato in modo rilevante, che risultava aver tenuto condotta inframuraria regolare e collaborativa e che potrebbe avere idoneo sbocco lavorativo una volta scarcerato:

tale profili andavano valutati adeguatamente onde esaminare in modo specifico l’evoluzione della personalità ed i progressi maturati nel corso della detenzione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il tribunale non ha considerato che la principale richiesta formulata dal ricorrente tendeva ad ottenere la concessione del beneficio della detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47 quinquies OP, riservata alle detenute con prole di età non superiore a dieci anni – ovvero al padre se la madre sia impossibilitata ad accudire ai figli – che per quanto finalizzato all’assistenza dei figli minori, non esime il giudice dal valutare la meritevolezza del beneficio e la mancanza di pericolosità sociale. L’istanza non è stata valutata dal Tribunale, che ha ne dichiarato l’inammissibilità perchè, ritenendola formulata ai sensi dell’art. 47 ter OP, ha opinato nel senso che non ricorrevano i requisiti per l’ammissione.

Non solo, ma i giudici a quibus hanno erroneamente ritenuto che il luogo del commesso reato di associazione a delinquere diretta al traffico di stupefacenti fosse stato anche (OMISSIS), dove il prevenuto intendeva stabilire il luogo di custodia domestica. Hanno poi trascurato di considerare le relazioni degli operatori penitenziari che davano conto del buon comportamento tenuto dal ricorrente che aveva in corso la frequentazione di un corso di apicoltura, hanno omesso di valorizzare le positive informazioni giunte dai carabinieri di Ascea Marina, nonchè di considerare che il prevenuto poteva contare su un’opportunità lavorativa.

La valutazione operata, ancorata esclusivamente alla gravità dei reati commessi non si sottrae alle censure avanzate, dovendo essere prese in considerazione le informazioni sulla condotta inframuraria e le indicazioni sulla personalità dell’interessato al fine di addivenire ad un esauriente giudizio sulla meritevolezza del benefici richiesti. Per questo l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013
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