Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 27-02-2013, n. 9422

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.4.2012, il Tribunale di Napoli rigettava l’incidente di esecuzione promosso da L.G. volto a fare dichiarare la delimitazione cronologica della condotta di estorsione di cui alla sentenza Tribunale di Napoli 12.12.2006, l’individuazione del reato più grave e la specificazione degli aumenti ex art. 81 c.p. ritenuti nella sentenza menzionata.

Il Tribunale rilevava che il L. era stato condannato per plurimi episodi estorsivi commessi presso il mercato ittico di (OMISSIS), aggravati ex L. n. 203 del 1991, art. 7, oltre che per associazione di stampo mafioso, fatti commessi fino all’ (OMISSIS), laddove non era possibile individuare con certezza il dies a quo della condotta delittuosa, avendolo i collaboratori di giustizia collocato vuoi nel 1997, vuoi nel 1998. Veniva altresì ritenuto impossibile individuare il più grave dei reati nell’ambito del capo J, avendosi riguardo a fatti estorsivi di uguale portata offensiva.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso in cassazione la difesa, per dedurre erronea applicazione dell’art. 81 c.p., art. 533 c.p.p., comma 2 e art. 671 c.p.p.: lamenta la difesa che i giudici a quibus si sarebbero sottratti al loro dovere di specificare – una volta che per il reato continuato era stata stabilita una pena forfetaria – i singoli aumenti per ciascuna violazione, individuando il reato più grave; non solo, ma era stato richiesto al tribunale di individuare il dies a quo della condotta estorsi va, ma anche su questo versante non venne data risposta.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di interesse.

4. E’ stata depositata una memoria con cui è stato rappresentato il concreto interesse dell’istante alla negata delimitazione cronologica delle condotte estorsive, onde ottenere l’applicazione in sede esecutiva del computo dei periodi sofferti sine titulo, ex art. 657 c.p.p., comma 4.

Motivi della decisione

Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, così come richiesto dal Procuratore Generale, poichè il ricorrente ha formulato l’istanza di delimitazione dell’ambito temporale delle condotte di reato e di specificazione dei singoli aumenti di pena, senza dare conto dell’interesse concreto che lo ha mosso a detta richiesta.

L’interesse che sottosta a richieste avanzate in sede di esecuzione deve essere collegato alla concreta esistenza di una ragione concreta ed attuale, e non meramente teorica o ipotetica, che l’istante fa valere per ottenere l’intervento invocato, al fine di rimuovere un provvedimento concretamente ed attualmente pregiudizievole rispetto ad una situazione giuridica comunque tutelata. Il ricorrente ha indicato l’attualità e la concretezza dell’interesse ad adire il giudice dell’esecuzione, solo in seconda battuta ed a mezzo di memoria, onde poter disaggregare dal computo della pena sofferta un periodo in esecuzione di pena per reato estorsivo ed un periodo di custodia, a suo dire, sine titulo.

Le ragioni che sono state esplicitate successivamente abilitano sicuramente a formulare la richiesta al giudice dell’esecuzione, che dovrà essere investito in termini specifici e con chiara indicazione dell’interesse da cui si muove. L’istanza dovrà essere quindi ripresentata nei termini corretti.

Alla dichiarazione di inammissibilità , attesa la particolarità del caso, si ritiene di fare seguire solo la condanna alle spese e non il pagamento di somma alla cassa ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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