Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 14-02-2013, n. 7360

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7/8/2012, il Tribunale del Riesame di Lecce rigettava l’appello proposto da P.E. avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’impresa Brin.Car. di Brindisi. L’appello evidenziava la mancanza del fumus commissi delicti e del periculum in mora e rinnovava la richiesta di revoca del sequestro finalizzata alla messa in liquidazione dell’azienda.

Il Tribunale rilevava che, quanto al fumus commissi delicti e al periculum in mora, si era formato giudicato cautelare in conseguenza dell’ordinanza di questa Corte che aveva respinto il ricorso avvero l’ordinanza adottata in sede di riesame; rilevava, inoltre, che la contestazione dei presupposti per l’adozione della misura cautelare non faceva parte dell’originaria istanza di revoca del sequestro.

D’altro canto la revoca del sequestro è adottabile solo in mancanza dei suoi presupposti applicativi, mentre le ulteriori problematiche evidenziate dal difensore dovevano trovare risoluzione negli organi deputati all’esecuzione del sequestro. Il G.I.P., in particolare, avrebbe dovuto delimitare e chiarire l’ambito del disposto sequestro e avrebbe dovuto precisare l’effetto del provvedimento cautelare e il venir meno in capo al ricorrente dei poteri di amministrazione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di P.E., ricordando che, da una parte si era formato il giudicato cautelare sul sequestro preventivo, mentre dall’altra si era formato un giudicato in ordine al rigetto della richiesta di misura cautelare personale nei confronti dello stesso P., indagato del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., non avendo il P.M. impugnato il provvedimento negativo del G.I.P..

L’istanza rappresentava il venir meno del periculum in mora, tenuto conto della grave situazione economica della società, dell’inerzia dell’amministratore giudiziale, della mancanza di una sede legale della società.

Il ricorrente deduce, quindi, il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale controllato il provvedimento del G.I.P. che, a sua volta, nulla aveva detto sul venir meno del periculum in mora.

3. Il ricorrente ha successivamente depositato memoria in cui ribadisce le argomentazioni esposte.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 325 cod. proc. pen. permette il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen. solo per violazione di legge.

Nel caso di specie la ricorrente denuncia un vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) che è, appunto, estraneo alla violazione di legge.

Nè può affermarsi che l’ordinanza impugnata sia del tutto priva di motivazione: anche perchè il Tribunale – anche se non del tutto esplicitamente – conferma la considerazione già posta a base dei precedenti provvedimenti di rigetto del P.M. e del G.I.P.: che, cioè, il sequestro è finalizzato ad una confisca obbligatoria (tanto che il Tribunale menziona la possibilità che la confisca venga disposta anche in caso di archiviazione dell’ipotesi accusatoria nei confronti del P.) e, quindi, la circostanza del venir meno del periculum in mora è ininfluente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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