Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-08-2012, n. 14201

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. M.V. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 9 novembre 2009, che, riformando la decisione a lei favorevole del Tribunale di Treviso, ha rigettato la sua domanda nei confronti di XXX srl.
2. La M. articola tre motivi di ricorso. La società si difende con controricorso e propone ricorso incidentale in materia di spese.
La M. ha anche depositato una memoria per l’udienza.
3. La controversia concerne il licenziamento disposto dalla società con la motivazione riportata a pag. 5 e 6 del ricorso per cassazione, in cui si afferma che il ruolo della M., responsabile del servizio qualità e del personale, è divenuto "non più proficuamente utilizzabile", perchè "nel quadro di mutate esigenze organizzative, si rende necessario": a) accorpare le residue funzioni di responsabile qualità al presidente della società e quelle del personale sia all’amministratore unico che al consulente del lavoro;
b) ridurre i costi di gestione in relazione anche alla rilevante perdita di fatturato in atto. Tutto ciò, sempre secondo la società "determina la soppressione della mansione di responsabile della qualità e del personale". Si precisa infine "che è impossibile reimpiegarla in altre mansioni compatibili con il suo livello di inquadramento e la sua professionalità".
4. Il Tribunale ha ritenuto che la società non abbia provato che effettivamente le mansioni sono state trasferite ai tre soggetti indicati nella motivazione del licenziamento, e che anzi le abbia trasferite ad un neo assunto.
5. La Corte d’appello ha ribaltato il giudizio, ritenendo provata la giustificazione del licenziamento con la riduzione dei costi dovuta a drastica riduzione del fatturato e con la conseguente riduzione della produzione interna a favore della esternalizzazione, "che penalizza l’occupazione ma costituisce esercizio non sindacabile di una scelta economica". Ha ritenuto provato che la produzione a mezzo terzisti abbia portato alla cessazione dell’attività di verifica della qualità e ha poi escluso che un altro lavoratore sia stato assunto isolatamente in sostituzione della M. bensì proprio nell’ottica del riassetto organizzativo che non lasciava spazio ad una laureata in filosofia come la M.".
6. Con il primo motivo motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 2, 3 e 5 perchè il licenziamento è stato ritenuto legittimo non sulla base delle ragioni specificate nella motivazione del recesso ma di ragioni diverse.
7. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo costituito dalle ragioni indicate nella lettera di licenziamento e non dimostrate.
8. Con il terzo motivo denunzia omessa motivazione in ordine alla circostanza, indicata nella lettera di licenziamento, costituita dal fatto che era risultato impossibile ricollocare la lavoratrice in altre mansioni compatibili con il suo livello di inquadramento e la sua professionalità.
9. Con il ricorso incidentale la società impugna la decisione di compensazione integrale delle spese dei due gradi del giudizio, pur in presenza di una sua totale vittoria dinanzi alla Corte d’appello.
10. Il ricorso principale è fondato, in tutti i suoi motivi.
11. La Corte di Venezia, contrariamente al Tribunale, non ha applicato il principio di diritto per il quale il giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve essere conforme a quello indicato dal datore di lavoro in sede di motivazione del licenziamento e il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo indicato nella motivazione (ex plurimis, Cass., 11 luglio 2011, n. 15157: "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro").
12. Nella sentenza della Corte d’appello, a fronte di una motivazione del licenziamento basata sul fatto che, nell’ambito di una generale necessità di ridurre i costi determinata dalla riduzione del fatturato, le specifiche mansioni svolte dalla ricorrente (responsabile della qualità e del personale) erano state ridistribuite, affidandole, in parte al presidente della società ed, in altra parte, all’amministratore unico e al consulente del lavoro, non ha verificato la effettività di tale assunto della società ed ha ritenuto giustificato il licenziamento vagliando altre ragioni, relative alle conseguenze della esternalizzazione di parte della produzione.
13. Inoltre, la società aveva espressamente completato la motivazione del licenziamento con l’impossibilità di impiegare la lavoratrice in altre mansioni e, a fronte della specifica contestazione di questo profilo, la sentenza omette di motivare sul punto. In questo modo incorre, al tempo stesso, nel vizio di omissione di motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e nella violazione del consolidato principio di diritto per il quale, in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, determinati da ragioni inerenti all’attività produttiva, il datore di lavoro ha l’onere di provare (ed il giudice ha quindi l’obbligo di verificare), con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio" (Cass. 26 marzo 2010, n. 7381; 25 maggio 2009, n. 11720; 2 ottobre 2006, n. 21282).
14. La sentenza pertanto deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, che deciderà nel merito la controversia attenendosi ai due principi di diritto su indicati e provvedere anche alla decisione sulle spese del giudizio, tema oggetto del ricorso incidentale che rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012

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