Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-08-2012, n. 14200

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
M.L. convenne in giudizio dinanzi al pretore di XXX l’Unione XXX di XXX (XXX), nonchè personalmente e solidalmente i presidenti dell’XXX succedutesi nel periodo oggetto delle richieste P.A., Pi.Al., Mo.Al., F.L. e A.R.R. F..
La ricorrente chiese – la condanna dei convenuti al pagamento delle differenze retributive relative al lavoro svolto nel periodo dal 1 ottobre 1992 al 14 ottobre 1996, conseguenti all’applicazione del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali e provinciali per gli impiegati agricoli e forestali succedutisi nel tempo; – il riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore come impiegata di 1 cat. del contratto aziendale di lavoro; – l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento subito il 4 ottobre 1996, con le conseguenze di legge; – la condanna alla regolarizzazione retributiva e al risarcimento del danno relativo.
Uno dei presidenti, Pi.Al., nel costituirsi, chiese ed ottenne l’autorizzazione a chiamare in garanzia i componenti del consiglio direttivo che avevano partecipato alla Delib. 14 ottobre 1992. Parte dei componenti del consiglio direttivo chiamati in garanzia si costituirono a loro volta. Il processo, interrotto per la morte del P. (uno dei chiamati in garanzia), venne riassunto dai suoi eredi.
Il giudice di primo grado emise una sentenza non definitiva, seguita, dopo l’espletamento di una ctu, dalla sentenza definitiva. L’XXX e gli altri resistenti che erano stati suoi presidenti ciascuno per il relativo periodo, vennero condannati, in solido – al pagamento di Euro 4637,19, oltre rivalutazione ed interessi; – alla regolarizzazione conseguente della posizione contributiva; – venne inoltre dichiarato illegittimo il licenziamento con condanna dell’XXX e del Mo. al pagamento del relativo risarcimento del danno in misura di tre mensilità, per l’importo complessivo di Euro 4.994,37 Euro. – Venne invece respinta la domanda di manleva.
Il resistente P. propose appello. La ricorrente M. propose appello incidentale. Appello incidentale fu proposto anche dalla XXX di XXX in liquidazione, nonchè da Mo.Al., F.L. e A.R.R.F., nonchè dagli eredi di P.D..
La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 22 gennaio 2009, dopo aver respinto le eccezioni di improcedibilità della domanda giudiziaria per mancato preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione e di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, si è pronunciata nel merito. Premesso che il Tribunale ha accolto la domanda, sebbene parzialmente, sul presupposto che il rapporto di lavoro in esame fosse applicabile il contratto collettivo di lavoro, ha ritenuto non fondato tale presupposto, in quanto ha escluso che l’attività svolta dall’XXX fosse inquadrabile tra le attività agrìcole o le attività connesse; ha escluso che il contratto collettivo fosse divenuto applicabile al rapporto di lavoro in esame per "facta concludentia"; ed ha ritenuto che nel processo non fossero stati dedotti elementi per fondare la inadeguatezza del trattamento retributivo alla qualità e quantità di lavoro svolta in relazione all’art. 36 Cost. e art. 2099 cod. civ.. Ha poi ritenuto assorbite tutte le domande (differenze retributive per mansioni superiori; lavoro straordinario; indennità di cassa e conseguente regolarizzazione retributiva) fondate sull’applicazione della contrattazione collettiva degli impiegati agricoli.
Quanto, infine, al licenziamento, ha rilevato la mancanza di censure sul punto nel ricorso dei due soggetti condannati.
In conclusione, la Corte, ha rigettato tutte le domande anche solo in parte accolte dal giudice di primo grado, meno quella in materia di licenziamento, ed ha compensato le spese del doppio grado.
La M., con ricorso per cassazione articolato in due motivi, chiede che la sentenza sia cassata con rinvio al giudice di merito che dovrà pronunciarsi sulle altre domande che la Corte ha considerato assorbite in ragione del rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive per inapplicabilità del contratto collettivo di settore.
Pi.Al. ha depositato controricorso, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. assumendo che entrambi i quesiti di diritto formulati a conclusione dei motivi non soddisfano i requisiti di legge.
Ha quindi proposto ricorso incidentale condizionato contro la parte della decisione che ha omesso di accogliere il motivo di appello contro la decisione di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di manleva spiegata dal Pi. nei confronti dei membri del consiglio direttivo.
L.L.; P.A.D. e P.L. G. hanno depositato controricorso. Hanno depositato controricorso a ricorso incidentale la M., nonchè R. S. quale erede di R.L. e di S.G..
La M. ed il Pi. hanno depositato memorie per l’udienza.
Con il primo del suo ricorso la M. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., artt. 2099, 2070, 2077 e 1362 c.c. perchè la Corte avrebbe errato quando ha escluso che l’attività dell’XXX sia qualificabile come "connessa" all’agricoltura secondo quanto prescritto dall’art. 2 del c.c.n.l.
del 1958 applicabile "ab origine" al rapporto che è sorto nel 1982.
Mentre invece il c.c.n.l. considerato dalla sentenza, stipulato il 28 luglio 1988, fornisce una definizione più ristretta di attività connesse all’agricoltura intese come "funzionalmente dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". Il motivo si conclude con il seguente quesito: se è vero che il rapporto di lavoro della M. con XXX di XXX avrebbe dovuto essere regolato sin dall’inizio dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale per gli impiegati agricoli e ciò anche successivamente al conseguimento dell’inquadramento superiore, dovendo essere quella contrattazione collettiva utilizzata quanto meno per la determinazione della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost..
L’eccezione di inammissibilità del motivo formulata nel controricorso è fondata in quanto risulta evidente che non vi è coincidenza tra il contenuto del motivo e il quesito.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1388 c.c., nonchè dell’art. 1362 c.c. (in relazione al contratto collettivo del 31 ottobre 1958) e art. 2103 c.c. poichè il contratto collettivo di riferimento (del 1958) è stato stipulato dalla Confagricoltura di cui l’XXX di XXX costituiva parte integrante, come risulta dallo Statuto dell’Unione, e l’XXX svolgeva attività connessa all’agricoltura, quindi soggetta a tale contratto collettivo, per concludere poi che "la domanda della ricorrente, a ben considerare, era volta ad ottenere non il diritto a che il proprio rapporto fosse disciplinato dal contratto collettivo suindicato, quanto piuttosto che il trattamento economico di cui aveva goduto fosse adeguato a quello previsto per gli impiegati di 2^ cat. da quel contratto collettivo".
Anche in questo caso l’eccezione di inammissibilità è fondata perchè con il relativo quesito si chiede di stabilire se è vero che il contratto collettivo stipulato dalla Confederazione di cui è parte il datore di lavoro vincolasse quest’ultimo direttamente in forza del potere di rappresentanza che la confederazione esercita nei confronti di tutti gli associati, mentre la tesi conclusiva del motivo è che la domanda della M. fosse basata sulla vincolatività indiretta. La contraddittorietà tra quesito e motivo e la genericità del motivo che non permette di comprendere con precisione qual è la tesi sostenuta in ordine alla vincolatività del contratto collettivo, sono evidenti.
In generale poi, le censure sono distoniche rispetto al contenuto della sentenza che basa la sua motivazione (in particolare, cfr. pag.
13) sulla valutazione che la ricorrente non aveva offerto elementi idonei a fondare la domanda perchè non aveva adeguatamente precisato quale lavoro avesse svolto e non aveva indicato con la dovuta precisione a quale fattispecie prevista dalla contrattazione collettiva potesse essere riportato. Queste affermazioni, in particolare la prima che tocca il fondamento della domanda, non sono state oggetto di specifica contestazione nel ricorso per cassazione.
In conclusione: entrambi i motivi del ricorso principale sono inammissibili e il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.
Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a ciascuno dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in 40,00 Euro, nonchè 1.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012

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