Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 14-02-2013, n. 7357

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 3.5.2012 il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva il reclamo avverso il provvedimento del 20.2.2012 con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata presentata da F. M. in relazione ai periodi di pena espiata dal 16.6.2011 al 15.12.2011.

2. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, denunciando il vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata.

Lamenta, in particolare, che il tribunale ha operato una valutazione superficiale in aperta contraddizione con quella che ha riconosciuto la liberazione anticipata al F. in relazione al semestre precedente alle violazioni della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, benchè la misura alternativa fosse già stata revocata e pur dando atto del fallimento della stessa.

3. Dal certificato del DAP acquisito agli atti si rileva che il F. in data 8.8.2012 è stato scarcerato per avere espiato la pena.

Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

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