Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 14-02-2013, n. 7356

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 19.4.2012 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro respingeva il reclamo avverso il provvedimento del 17.11.2011 con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata da V.P. in relazione ai periodi di custodia cautelare sofferta dal 26.11.2004 al 13.4.2005 e dal 28.6.2007 al 24.12.2007, nonchè in relazione al periodo di pena espiata dal 25.6.2011 all’11.8.2011.

In specie, il tribunale ha ritenuto che l’eccessivo frazionamento dei periodi di custodia cautelare sofferta non consentono una valutazione unitaria della partecipazione all’opera di rieducazione. In ogni caso, la sussistenza di un procedimento pendente per un fatto di ricettazione commesso in epoca successiva alla custodia cautelare (2006) costituisce elemento negativo di valutazione.

In ordine all’ultimo periodo di detenzione, ha rilevato che non essendo decorso il semestre, allo stato, non era valutabile.

2. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata.

Lamenta, in particolare, che il tribunale ha omesso di operare la necessaria valutazione complessiva della condotta sia durante la custodia cautelare sia durante i periodi di libertà che alla stessa si sono intervallati.

Contesta, altresì, la rilevanza ricondotta dal tribunale al carico pendente costituito da una denuncia cui non è seguita neppure la condanna di primo grado che si riferisce ad un assegno emesso dal ricorrente legittimamente quando era amministratore della società che successivamente era caduta in amministrazione giudiziaria con conseguente blocco del conto corrente. In ogni caso, avrebbe dovuto riconoscere la liberazione anticipata almeno per uno dei semestri maturati. Lamenta la disparità di trattamento, atteso che altri coimputati, come il fratello S., si sono visti riconoscere la liberazione anticipata con riferimento ai medesimi periodi.

Con memoria depositata il 30.1.2013 il ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, ribadisce la doglianza in ordine alla disparità di trattamento rispetto al fratello S. e alla mancanza di motivazione, rilevando che è stato irrevocabilmente assolto per il reato cui si riferiva il procedimento pendente.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato.

Come è noto, ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l’assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all’opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti (Sez. 1, n. 18012 del 20/03/2004 – dep. 19/04/2004, Prandin, Rv. 227977).

Tuttavia, nella specie il tribunale ha totalmente omesso la valutazione della condotta intramuraria ed extramuraria del detenuto e tanto non può essere giustificato con l’eccessivo frazionamento della custodia cautelare sofferta che, peraltro, è costituita da due soli periodi.

Il tribunale avrebbe potuto esprimere una valutazione negativa, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio soltanto argomentando compiutamente sulla ritenuta mancata partecipazione all’opera di rieducazione, non potendo, certamente, ritenersi sufficiente sotto tale profilo il mero generico richiamo alla pendenza di un procedimento penale.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per il nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

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