Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 14-02-2013, n. 7353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 22/3/2012, il Magistrato di Sorveglianza di Padova rigettava l’istanza proposta da C.G., condannato all’ergastolo, di remissione delle spese di pubblicazione della sentenza della Corte d’assise di appello di Milano, rilevando, alla luce dell’intervenuta revoca della semilibertà e dei rapporti disciplinari riportati, che il detenuto non avesse tenuto una condotta regolare e che, quindi, non sussistessero i presupposti per la remissione del debito.

2. C.G. presentava reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Venezia, rilevando che la revoca della semilibertà era avvenuto con riferimento ad altro titolo di detenzione, trovandosi il C. detenuto per questo titolo solo dal 6/3/2001; dimostrando che il Magistrato di Sorveglianza di Verona, nel 2007, aveva diversamente valutato i due rapporti disciplinari e chiarendo che, quanto al rapporto disciplinare del 7/5/2009, egli non aveva alcuna responsabilità.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Motivi della decisione

Il detenuto richiama esattamente, quanto al riferimento nel provvedimento impugnato alla revoca della semilibertà, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il periodo temporale di valutazione per stabilire la sussistenza del requisito della regolare condotta ai fini della remissione del debito decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (Sez. 1, n. 9680 del 23/02/2012 – dep. 13/03/2012, Carella, Rv. 252924); tuttavia il rigetto dell’istanza da parte del Magistrato di Sorveglianza non è basato esclusivamente su quella revoca, ma anche su tre rapporti disciplinari riportati dal C. in sede di espiazione della condanna rispetto alla quale egli chiede la remissione del debito.

Rispetto a questa seconda parte della motivazione, C. propone motivazioni in fatto, chiaramente inammissibili: la diversa valutazione di due rapporti disciplinari da parte di altro Magistrato di Sorveglianza non costituisce motivo di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato; la mancanza di colpa del detenuto in occasione dell’ultimo rapporto disciplinare, poi, è circostanza in fatto.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

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