Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-08-2012, n. 14189

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Svolgimento del processo
1.1. Con sentenza n. 88/10, pubblicata il 19.3.10 e notificata il 23.3.10, il tribunale di Pavia ha rigettato le domande ancora pendenti nelle opposizioni dispiegate da M.G. e L.R. avverso l’espropriazione presso terzi n. 459/07 r.g.e. di quel Tribunale, intentata nei loro confronti dall’avv. B.F., nelle quali sono state parti pure la XXX spa, XXX spa e XXX spa, sostanzialmente dolendosi dell’inosservanza del termine dilatorio tra notifica di valido precetto essendosene susseguiti due, il primo dei quali non accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo – ed inizio del pignoramento.
1.2. Il M. e la L. ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione di detta sentenza, senza che nessuna delle controparti depositi controricorso; in prossimità della pubblica udienza del 27.6.12, alla quale è stata rimessa la causa dall’adunanza in camera di consiglio del 5.7.11, il M. invia a mezzo posta note, con documenti allegati, personalmente sottoscritte.
Motivi della decisione
2. Per quel che qui interessa, va premesso che la gravata sentenza – dopo la pronuncia di altra in corso di causa sulle altre questioni già agitate – ha:
– ritenuto pacifici tra le parti: le circostanze della "avvenuta notificazione da parte dell’avv. B. di un primo precetto in data 6.4.2007, accompagnato dal titolo privo di formula esecutiva, e, successivamente, di un secondo precetto in data 14-15.5.2007, questa volta accompagnato dal medesimo titolo munito di formula esecutiva";
il fatto che "il precetto ed il titolo depositati dall’avv. B. nel procedimento esecutivo, successivamente all’esecuzione del pignoramento, sono il precetto notificato in data 14-15.5.2007 ed il titolo munito di formula esecutiva";
– qualificato tardive le questioni della "difformità tra quanto descritto nell’atto di pignoramento ed il precetto e titolo depositati nella procedura esecutiva" e della "carenza di formula esecutiva apposta al titolo notificato", siccome prospettate in tali sensi soltanto con la comparsa conclusionale dep. il 14.12.09;
– specificato ancora che tali doglianze non attingono profili di nullità rilevabili di ufficio e che comunque l’atto aveva raggiunto il suo scopo, avendo gli opponenti dichiarato di avere avuto conoscenza del titolo esecutivo anche in forza della prima notificazione, quella priva della formula;
– rilevato la tardività dell’opposizione proposta dalla L., in rapporto alla data di concreto perfezionamento della notifica dell’atto di pignoramento;
rilevato la tempestività di quella proposta dal M., essendosi la notifica del pignoramento nei suoi confronti perfezionata, a seguito di Corte cost. n. 3/10 sull’art. 140 cod. proc. civ., con il ricevimento effettivo della raccomandata informativa o con i dieci giorni dalla sua spedizione;
rilevato che quindi il termine dilatorio di dieci giorni tra notifica del precetto e pignoramento, dovendo identificarsi il dies a quo al primo dei due precetti, era ampiamente decorso al momento della notifica di quest’ultimo;
compensato le spese di lite tra gli opponenti, l’opposta ed il terzo, ma condannato l’opposta alle spese sostenute dalla chiamata XXX spa.
3. Una volta rilevata la palese irricevibilità delle note formate e sottoscritte dalla parte di persona (e per di più inviate a mezzo posta, assunte al protocollo di questa Corte il 25.6.12), nonchè di quanto ad esse allegate, va osservato che i ricorrenti sviluppano quattro motivi:
3.1. con un primo, di vizio motivazionale per contraddittorietà (pie di pag. 8 del ricorso), censurano l’affermata decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 482 cod. proc. civ. dalla notifica di un precetto precedente, benchè notificato in uno a titolo sprovvisto di formula esecutiva, pur avendo dato atto della presenza in atti soltanto di un titolo e di un precetto notificati successivamente;
3.2. con un secondo, di vizio motivazionale per contraddittorietà (pag. 9 del ricorso), lamentano l’erroneità del rilievo della data di notifica del precetto, malamente individuata nel 6.4.07 anzichè in quella, del maggio 2007, che doveva ricavarsi dalla disamina delle attestazioni dell’ufficiale giudiziario nel pignoramento e nella replica dell’opposta alla conclusionale;
3.3. con un terzo, anch’esso di vizio motivazionale, ma pure di violazione di norme di diritto (indicate negli artt. 482 e 480 cod. proc. civ.), essi si dolgono della mancata considerazione del fatto che, in caso di reiterazione di precetto, è dal secondo che deve decorrere il termine dilatorio di pagamento;
3.4. con un quarto, non qualificato, lamentano essere mancata la statuizione anche sulle spese circa le domande definite con sentenza parziale, nonostante la rimessione alla definizione dell’intero processo.
4. Rileva, in via preliminare, il Collegio che la qui gravata sentenza qualifica in motivazione tardiva l’opposizione dispiegata dalla L., tanto da esaminare nel merito solo quella del M.: ed avverso tale statuizione, sebbene non congruamente riportata in dispositivo come reiezione, non è qui dispiegata alcuna impugnativa; la L., così, non può legittimamente dolersi del merito della sentenza, non avendo neppure contestato la valutazione di inammissibilità della sua opposizione per tardività:
ed il suo ricorso va dichiarato inammissibile.
5. Quanto alla posizione processuale del M., i primi tre motivi, prospettando la necessità di ancorare il dies a quo del termine dilatorio di dieci giorni – previsto dall’art. 482 cod. proc. civ. – dalla notifica del precetto rinnovato, soprattutto se la rinnovazione ha avuto luogo per eliminare un vizio di un precedente precetto, possono essere congiuntamente trattati; e ritiene il Collegio, in disparte i dubbi indotti dalla formulazione del ricorso in merito ad atti comunque rilevanti per la decisione (quali la sentenza parziale intervenuta in corso di causa, di cui nessuna specifica notizia, utile a circoscrivere il tema del decidere, è fornita negli atti a tanto destinati; ovvero quali gli atti di precetto e di pignoramento presso terzi), che essi siano fondati:
5.1. la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un’attività legittima, ma può effettivamente comportare la revoca del precedente (Cass. 5 gennaio 196 6, n. 114; Cass. 9 giugno 1981, n. 3736; Cass. 10 marzo 1990, n. 1985; Cass. 9 maggio 2006, n. 10613), con la conseguenza che:
– se nel frattempo l’azione esecutiva non è iniziata, come nella fattispecie, il termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 482 cod. proc. civ. – e prima del quale non può avere inizio alcun procedimento esecutivo – non può che decorrere dal precetto successivo;
– al contrario, ove l’azione esecutiva fosse iniziata, il decorso di un tale termine non avrebbe più senso e solo andrebbe verificato il motivo della reiterazione, le spese della quale potrebbero essere escluse solo se quest’ultima fosse qualificabile come attività completamente superflua (Cass. 9 maggio 2006, n. 10613);
5.2. e tanto vale a maggior ragione nel caso in cui l’attività di rinnovazione possa essere stata indotta da un vizio del precedente precetto, come nella specie, in cui si adduce la carenza di notifica del titolo in forma esecutiva in uno al detto precedente precetto;
5.3. il pignoramento eseguito prima del decorso di dieci giorni dalla notificazione del precetto è affetto da nullità insanabile, a nulla rilevando che il debitore non abbia adempiuto neppure dopo il decorso del predetto termine (Cass. 6 aprile 1973, n. 973);
5.4. pertanto, dovrà valutarsi se la notifica del pignoramento nei confronti anche del M. – restata ormai definitiva l’inammissibilità delle contestazioni della L. a seguito del rilievo di inammissibilità del ricorso avverso la relativa statuizione del giudice del merito – sia avvenuta o meno dopo almeno dieci giorni dalla notifica del secondo dei precetti intimati, solo a potersi qualificare rituale siccome solo, a differenza del precedente precetto, preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo in forma esecutiva.
6. Tuttavia, la riscontrata inammissibilità del ricorso per cassazione della condebitrice e la compresenza di statuizioni non impugnate anche relativamente alle altre parti in causa e ad altri capi di domanda ritenuti inammissibili (vedasi pag. 12 della sentenza gravata) non consente di pronunciare fin d’ora ogni ulteriore conseguenza ed impone allora la cassazione della gravata sentenza con rinvio al medesimo tribunale, in persona di i diverso giudicante, per il riesame della sola domanda di opposizione agli atti esecutivi del M. relativa alla doglianza del mancato rispetto del termine dilatorio, il cui dies a quo va individuato nella notificazione del secondo precetto, alla stregua dell’irretrattabilità della reiezione delle doglianze formali della coesecutata e dei suoi effetti sul prosieguo della procedura esecutiva – la cui piena legittimità non è più contestabile quanto alla L. – e quindi affinchè ne tragga ogni definitiva conseguenza. Resta così assorbito il quarto motivo del ricorso del M., relativo alle spese di lite:
apparendo opportuno rimettere al giudice del rinvio di regolarne il regime, anche quanto a quelle del giudizio di legittimità, sempre limitatamente alla domanda del detto ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di L.R. avverso la sentenza n. 88 del 19.3.10 del tribunale di Pavia; quanto al ricorso di M.G., accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto; cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia al tribunale di Pavia, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012

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