Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 12-02-2013, n. 6855

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5.4.2012, il Tribunale di sorveglianza di Bari accoglieva la richiesta del Pm di revocare, prima ancora che fosse applicato il regime di detenzione domiciliare ex L. n. 199 del 2010, a favore di B.V., -in relazione alla condanna di anni uno di reclusione inflitta con sentenza del tribunale di Bari il 26.10.2011-, atteso che 1) si era reso responsabile di evasione il 2.3.2012, 2) nelle date del 4.10.2011 e 24.10.2011 si era reso responsabile di violazione alle prescrizioni relative alla misura di sorveglianza speciale, 3) contava ben 35 condanne. Veniva sottolineato che non poteva avere alcuna ricaduta il dato che in ordine al reato di evasione fosse intervenuta sentenza di assoluzione, atteso che il fatto in ogni caso conclamava la sua insofferenza alle regole.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso in cassazione l’interessato per dedurre manifesta illogicità della motivazione, per ribadire di esser stato assolto dal reato di evasione sul presupposto che la condotta tenuta non era in contrasto con gli obblighi imposti , non violava la ratio della misura cautelare in corso e non era indice di pericolosità sociale.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Motivi della decisione

E’ risultato che in data 23.102.2012 il prevenuto è stato scarcerato.

Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non si fa luogo a condanna del medesimo alle spese del procedimento, nè al pagamento di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso, è sopravvenuta alla sua proposizione (Sez. Un. 14.7.2004, n. 31524 Litteri e Sez. Un. 25.6.1997, n. 7 Chiappetta).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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