Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-02-2013) 17-07-2013, n. 30800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 marzo 2012 la Corte d’appello di Palermo confermava la condanna alla pena di giustizia di G.A. per il reato di lesioni aggravate dai motivi abietti o futili commesso ai danni dalla moglie.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato che con unico motivo deduce la violazione dell’art. 582 c.p., comma 2, rilevando come il reato dovesse ritenersi estinto per intervenuta rimessione della querela e ciò in quanto, pur a fronte dell’originaria contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1 il giudice di primo grado aveva poi ritenuto in sentenza sussistente quella diversa di cui al n. 2 dello stesso articolo, ininfluente ai fini della determinazione del regime di procedibilità del reato, circostanza di cui i giudici d’appello non avrebbero tenuto conto, considerando invece procedibile d’ufficio il reato per cui è intervenuta condanna.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato e generico. Infatti il ricorrente, nel riproporre una doglianza già avanzata con i motivi d’appello e disattesa dalla Corte territoriale, ha completamente ignorato le argomentazioni svolte in proposito da quest’ultima, la quale ha puntualmente osservato come il giudice di prime cure, per un evidente errore materiale, avesse evocato l’art. 61 c.p., n. 2 anzichè il n. 1 dello stesso articolo, motivando poi correttamente, in sintonia con l’imputazione contestata, sulla sussistenza dell’aggravante dei motivi abietti e futili e non su quella del nesso teleologico).

Altrettanto correttamente, dunque, i giudici d’appello hanno ritenuto ininfluente l’intervenuta rimessione di querela, essendo il reato contestato procedibile d’ufficio ai sensi del combinato disposto dell’art. 532 c.p., comma 2, artt. 585 e 577 c.p.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Oscuramento dati secondo legge.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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