Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-08-2012, n. 14186

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Svolgimento del processo
1. La XXX Gestione Crediti Banca spa, quale procuratrice della XXX spa, ricorre, affidandosi ad otto motivi ed insistendovi con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., per la cassazione del provvedimento reso dal tribunale di Latina, in composizione collegiale, in data 23.10.09 e pubblicato il 27.10.09 con il n. V.G. 327/09 – cr. 1466, con cui è stata rigettata la sua opposizione – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, dispiegata nei confronti del solo notaio delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 495/99 r.g.e., intentata dalla XXX spa contro tale S.G. – avverso il decreto di liquidazione di competenze a notaio delegato alle operazioni di vendita immobiliare, reso il 12.3.09; non svolge attività difensiva in questa sede il solo intimato notaio C.G..
Motivi della decisione
2. Una volta ricordato che l’intimato non deposita controricorso, va rilevato che la ricorrente sviluppa otto motivi e, per la precisione:
2.1. con un primo, di nullità del provvedimento, essa lamenta l’erroneità dell’adozione del provvedimento da parte del tribunale in composizione collegiale, anzichè monocratica, come previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, nonchè art. 50-quater cod. proc. civ.;
2.2. con un secondo, di nullità del provvedimento, essa censura la non corrispondenza tra il collegio risultante dal verbale dell’udienza e che ha assunto in riserva l’affare e quello indicato nell’intestazione del provvedimento;
2.3. con un terzo, di violazione di norme di diritto, essa si duole della molteplicità delle liquidazioni operate in favore del notaio delegato, nonostante ne sia prevista una sola dal D.M. 25 maggio 1999, n. 313, art. 2, lett. g);
2.4. con un quarto, di omissione di pronuncia, essa stigmatizza che il tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di essa opponente di escludere la duplicazione del compenso, nonostante l’unitarietà dell’attività processuale delegata in concreto espletata;
2.5. con un quinto, di violazione di norme di diritto, essa sottolinea che, a termini del D.M. n. 313 del 1999, art. 2, lett. g), l’attività di notifica del progetto di distribuzione è un’attività consequenziale ed accessoria di quella di formazione del medesimo, la quale non da luogo ad ulteriore compenso;
2.6. con un sesto, di omessa motivazione, essa lamenta non avere il provvedimento gravato valutato in concreto se l’attività ulteriore fosse stata o meno eseguita;
2.7. con un settimo, di vizio motivazionale, essa si duole della liquidazione di un ulteriore onorario per lo stesso progetto di distribuzione, nonostante la carenza dell’accertamento dell’effettivo espletamento della attività ritenuta ulteriore;
2.8. con un ottavo, di insufficienza motivazionale, essa censura l’attribuzione alla notifica del progetto di distribuzione della qualifica di un’attività ulteriore o di un autonomo incarico, suscettibile di dare luogo ad una ulteriore liquidazione.
3. Va a questo punto di ufficio rilevato, da un lato, che il contraddittorio non è mai stato integro, neppure nel procedimento concluso con il provvedimento impugnato, nonchè, dall’altro, che sono fondati i primi due motivi, in rito, dell’odierno ricorso:
3.1. invero, avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del notaio al quale siano state delegate le operazioni di vendita nei processi di espropriazione forzata mobiliare e immobiliare, emesso in data successiva all’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è ammesso quale rimedio esclusivamente lo speciale procedimento di opposizione ai sensi del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (Cass. 29 gennaio 2007, n. 1887);
3.2. come ogni altra opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, il relativo procedimento è regolato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e seguenti, con la particolarità che tale giudizio, per espressa previsione del comma 2, richiamato art. 170, deve essere trattato dal giudice in composizione monocratica (da ultimo, v. Cass. 22 ottobre 2010, n. 21786), essendo dalla norma devoluto l’affare al presidente dell’ufficio giudiziario competente;
3.3. non si applica alla fattispecie la riforma introdotta dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15 e art. 34, comma 17, in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 36 del medesimo testo normativo, essendo il procedimento già pendente alla data dell’entrata in vigore della riforma (6.10.11): che peraltro sul punto nulla innova;
3.4. questa Corte regolatrice ha già avuto modo di affermare (Cass. 25 maggio 2007, n. 12206) che, nel procedimento di opposizione regolato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio dell’art. 50-quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità derivata da quegli atti che l’hanno preceduta; e nello stesso senso anche si è espressa la successiva giurisprudenza (Cass. 25 novembre 2008, n. 28040; Cass. 11 gennaio 2010, n. 236);
3.5. peraltro, per la natura stessa del procedimento, di esso sono parti necessarie non solo l’ausiliario del giudice il cui compenso è stato liquidato con il provvedimento opposto, ma anche le parti del processo a cui carico la liquidazione è stata espressamente posta, come pure quelle stesse parti che comunque, in quanto potenzialmente chiamate a risponderne (e tanto a seconda della disciplina del processo in cui l’ausiliario ha prestato la sua attività), abbiano interesse ad interloquire sulla correttezza della liquidazione;
3.6. in analoga fattispecie (Cass. 7 dicembre 2010, n. 24786), si è invero rilevato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dell’ausiliario del giudice (in quel caso: compenso al custode di beni sequestrati nell’ambito di procedimento penale) sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso: pertanto, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti – disposta ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, cui rinvia il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 – ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l’inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la editio actionis necessaria all’incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice a quo;
3.7. nella fattispecie:
3.7.1. correttamente il provvedimento di liquidazione del compenso all’oggi intimato notaio è stato assoggettato allo speciale procedimento di opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170;
3.7.2. tale provvedimento (riprodotto con inserzione di sua copia a pag. 44 del ricorso, ovvero come Appendice 7^ al medesimo) pone il pagamento delle somme liquidate "a carico del creditore procedente";
3.7.3. il creditore procedente si identifica, dalla lettura degli atti (tra l’altro, v. pag. 40 del ricorso o secondo foglio della appendice 6^) nella XXX spa, mentre il debitore è tale S.G.;
3.7.4. nè il procedente, nè l’esecutato risultano ritualmente evocati nel procedimento concluso con il gravato provvedimento;
3.7.5. non rileva che, in concreto, il pagamento sia stato richiesto alla sola odierna ricorrente:
infatti, la chiara indicazione del solo soggetto obbligato all’anticipazione od esborso in persona di diverso creditore (sebbene verosimilmente abilitato a conseguirne il rimborso ai sensi dell’art. 2770 cod. civ. con conseguente diminuzione della massa attiva residua a disposizione per l’odierna ricorrente) fonda a sufficienza l’interesse ed il diritto di quest’ultimo ad interloquire nel procedimento teso a verificare la correttezza della liquidazione;
inoltre, siccome comunque onerato dei costi della procedura (che sono solo anticipati dal creditore e che determinano la minore estinzione del debito dell’esecutato, in misura cioè corrispondente a quella in cui essi sono recuperati dal creditore e non imputati quindi al pagamento di sorta od accessori o spese legali), anche il debitore è soggetto del processo nel cui corso è stata emanata l’impugnata liquidazione, il quale ha titolo e interesse alla pronunzia finale sulla sua definitiva quantificazione: sicchè anch’egli è sicuramente litisconsorte del relativo procedimento;
3.8. per finire, è lampante la diversità dell’organo decidente rispetto a quello che aveva trattenuto in decisione la controversia, tanto ricavandosi ictu oculi dalla comparazione dell’intestazione del verbale di udienza e di quella del provvedimento: al riguardo potendo bastare un rinvio a riferimento al principio generale affermato, tra le altre, da Cass. 1 luglio 1999, n. 6797 – per il rito del lavoro – o da Cass. 15 ottobre 1994, n. 8418, proprio in tema di procedimento di opposizione a liquidazione di ausiliario del giudice.
4. Tali rilievi in rito consentono di accogliere i primi due motivi di ricorso ed impongono di cassare senz’altro il gravato provvedimento, con rinvio al medesimo tribunale di Latina, nella composizione monocratica richiamata sopra al punto 3.4 e comunque in persona diversa da ognuno dei magistrati che risultano avere concorso alla decisione: in sede di rinvio, provvedendosi alla riassunzione, sarà possibile e necessario poi colmare le viste lacune del contraddittorio. Restano preclusi in questa sede, ma andranno riesaminati dal giudice di rinvio, al quale è opportuno rimettere anche ogni determinazione sul carico complessivo delle spese di lite ed ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, i motivi dal terzo all’ottavo, relativi al merito dell’opposizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa il gravato provvedimento e rinvia al tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012
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