Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-02-2013) 17-07-2013, n. 30798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 giugno 2011 il Giudice di Pace di Biella dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.L. G. e B.C., imputati, rispettivamente, dei reati di ingiuria e minacce la prima e di ingiuria il secondo, ritenendo estinti i medesimi per l’intervenuta remissione della querela conseguente alla mancata comparizione della persona offesa.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Biella che con unico motivo lamenta violazione di legge, rilevando come alla mancata comparizione della persona in offesa in udienza non possa essere attribuita l’implicito significato evidenziato in sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Per oramai consolidato insegnamento di questa Corte nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato, come nel caso di specie, a seguito di citazione disposta dal P.M., D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2 (Sez. Un., n. 46088 del 30 ottobre 2008, P.M. in proc. Viete, Rv.

241357). Nè può ricavarsi argomento in senso contrario – come invece fatto dai Giudice di Pace di Biella – dalla previsione contenuta nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 il quale invece espressamente fa discendere dalla mancata comparizione l’effetto remissivo prospettato, giacchè tale disposizione, dall’evidente natura eccezionale, è specificamente dettata con riguardo alla procedura di ricorso immediato al giudice di cui all’art. 21 dello stesso Decreto e trova la sua giustificazione proprio nella particolare natura di tale procedura, non tollerando dunque applicazioni analogiche.

La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Biella per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Biella per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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