T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 226

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011, i difensori avv. XXX e avv. XXX, in delega.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, associazione iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 137 del codice del consumo, ha chiesto l’annullamento del diniego dell’XXX ad accedere ai seguenti atti, richiesti con lettera in data 13 luglio 2010 per conto dei proprietari degli appartamenti venduti dall’XXX, ma insistenti in fabbricati di cui l’Azienda continua ad avere la gestione e la manutenzione degli impianti:
"i termini di appalto che determinano la regolazione delle temperature all’interno degli appartamenti oggetto della richiesta; la delibera che ha determinato la programmazione dei lavori di ordinaria manutenzione sull’impianto di riscaldamento e l’indicazione della ditta appaltatrice per i detti lavori; quali azioni sono state messe in atto per rispondere alle numerose richieste di riscaldamento anche alla luce delle differenti temperature rilevate tra i piani degli alloggi; se sono stati utilizzati parte dei fondi derivanti dalla delibera regionale di cui sopra per la realizzazione di interventi strutturali negli edifici indicati nel presente accesso agli atti".
L’XXX si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso per genericità dell’istanza di accesso.
Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2011 la causa, sentite le parti, è stata trattenuta in decisione.
2. L’eccezione sollevata in memoria dell’Amministrazione va condivisa.
Osserva il Collegio che per costante giurisprudenza la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile; deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 9 luglio 2010, n. 16647).
In altri termini l’accesso non può tradursi un surrettizio strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato e non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 21 gennaio 2010, n. 796).
Nel caso di specie la richiesta formulata dalla ricorrente, da una parte non riguarda "atti" specificatamente individuati, ma mira a conoscere se atti di tal genere esistano, d’altra parte postula un’attività di interpretazione di che cosa la richiedente intenda conseguire e, all’esito, un’attività di indagine e di ricerca che esulano dalla ratio della disciplina dettata dagli artt. 22 ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Deve ritenersi, pertanto, correttamente respinta l’istanza di accesso agli atti amministrativi dell’XXX, essendo stata soltanto genericamente formulata e atteggiandosi come una domanda meramente esplorativa tendente a conseguire una sorta di supervisione generalizzata dell’attività amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5461).
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’associazione ricorrente alla rifusione, in favore dell’XXX Milano, delle spese del giudizio che liquida equitativamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché di oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Hadrian Simonetti, Referendario
Laura Marzano, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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