Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-02-2013) 17-07-2013, n. 30797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17 gennaio 2012 il Tribunale di Torino confermava la condanna alla pena di giustizia di G.M. per i reati di ingiuria e diffamazione contestati ai capi 3) e 4) dell’imputazione commessi nel corso di un’assemblea condominiale e dichiarava contestualmente inammissibile per carenza d’interesse l’appello proposto dall’imputato anche per gli analoghi reati contestati invece ai capi 1) e 2), per i quali era intervenuta pronunzia di assoluzione nel primo grado di giudizio.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo dei propri difensori il G. articolando cinque motivi.

2.1 Con il primo motivo deduce vizi motivazionali del provvedimento impugnato e violazione di legge in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’appello sull’assoluzione per i reati di cui ai capi 1) e 2), rilevando come il dispositivo della sentenza di primo grado non aveva specificato la causa dell’assoluzione, circostanza che indubbiamente giustificava – contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale – un effettivo interesse dell’imputato all’impugnazione al fine di veder precisata la relativa formula, atteso che è dalla sua ampiezza che dipende l’efficacia liberatoria del giudicato anche al di fuori del processo penale in cui lo stesso si è formato.

2.2 Con il secondo motivo vengono denunciati ulteriori vizi motivazionali in merito all’assunzione delle testimonianze di A.V. e C.A. a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, nonostante agli atti fosse stato prodotto il verbale dell’assemblea condominiale da cui non risultava – contrariamente a quanto deposto dai medesimi – la loro partecipazione alla stessa.

2.3 Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. b) del decreto di convocazione delle parti emesso il 10 agosto 2007 in quanto nello stesso il Giudice di Pace avrebbe provveduto alla modifica dell’imputazione formulata dal pubblico ministero D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 25 specificando la data ed il luogo di commissione dei reati contestati ai capi 3) e 4), la cui indicazione era invece stata omessa dal titolare dell’azione penale, nonchè a correggere la data di nascita del G.. Secondo il ricorrente dunque la violazione del vincolo di trascrizione dell’imputazione posto dall’art. 27 del succitato decreto determinerebbe quella delle norme concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale integrando una nullità assoluta, peraltro già inutilmente eccepita dinanzi al Giudice di Pace all’udienza del 12 novembre 2008.

2.4 Con il quarto motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo il giudice di primo grado complessivamente condannato l’imputato a 500 Euro di multa senza specificare l’entità della pena imputabile ad ognuno dei reati addebitati al G..

2.5 Con il quinto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta che in entrambe i gradi di merito l’ammontare delle spese liquidate in favore delle parti civili sia stato determinato in maniera globale, senza la necessaria indicazione dei criteri adottati.

3. Con memoria depositata il 18 gennaio 2013 il ricorrente ha inoltre presentato motivi nuovi, con i quali deduce:

– la nullità assoluta determinata dall’indicazione nella citazione di un’erronea data di nascita dell’imputato, la quale non potrebbe ritenersi sanata dalla correzione effettuata – peraltro in maniera anonima e irrituale – nella sentenza di primo grado;

– la nullità della sentenza impugnata per l’incompletezza del relativo dispositivo dove alcuna menzione viene fatta in merito alla decisione assunta dal Tribunale sul reato di cui al capo 4) dell’imputazione;

– la violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione alla ritenuta valenza accusatoria delle dichiarazioni del teste A., già oggetto del secondo motivo, e di quelle del teste Gi., della cui presenza in assemblea non vi sarebbe prova, nonchè di quelle del teste D.; non di meno nella medesima ottica il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la tesi difensiva in ordine all’interpretazione delle parole ritenute ingiuriose;

– vizi motivazionali in ordine alla ritenuta effettiva diffamatorietà della condotta di cui al capo 4) d’imputazione e violazione dell’art. 603 c.p.p. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale pure invocata.

Motivi della decisione

Pregiudiziale deve ritenersi l’esame dell’eccezione processuale sollevata dal ricorrente con il terzo motivo, il cui accoglimento ha carattere assorbente di tutti gli altri motivi. L’eccezione è infatti fondata nei termini di seguito illustrati.

L’errata indicazione nel parere formulato D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 25 della data di nascita dell’imputato e la successiva correzione da parte del giudice di pace nel decreto di convocazione delle parti non integra alcuna nullità, atteso che non vi era alcuna incertezza in merito al soggetto nei cui confronti il pubblico ministero ha inteso formulare l’imputazione, essendo lo stesso stato correttamente identificato nell’atto di ricorso immediato.

Integra invece la denunciata nullità assoluta prevista dall’art. 178 c.p.p., lett. b) l’integrazione dell’imputazione formulata dallo stesso pubblico ministero operata dal giudice di pace nel menzionato decreto mediante la precisazione del luogo e della data di consumazione dei reati contestati ai capi 3) e 4) della suddetta imputazione (integrazione che risulta evidente dal confronto tra i due atti, cui il Collegio ha accesso attesa la natura processuale dell’eccezione e che il ricorrente ha compiutamente individuato allegandoli al ricorso).

Infatti, per un verso l’indicazione delle coordinate spazio-temporali è elemento essenziale per la determinazione del fatto oggetto di contestazione quando le stesse non emergano in altro modo dalla sua descrizione, per l’altro il potere di selezione tra più accadimenti della realtà di quello oggetto di effettiva contestazione costituisce l’essenza stessa dell’esercizio dell’azione penale, la cui iniziativa, anche nell’ordinamento del giudice di pace, è comunque monopolio del pubblico ministero. Il giudice di pace non poteva dunque porre autonomamente rimedio alla rilevata indeterminatezza dei due capi d’imputazione menzionati, procedendo di propria iniziativa alla loro manipolazione attraverso la precisazione delle coordinate di tempo e di luogo della consumazione dei reati in essi contestati, come del resto si ricava altresì dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 27 il quale impone al giudice, nella redazione del decreto di convocazione delle parti, di limitarsi alla trascrizione dell’imputazione formulata dal titolare dell’azione penale.

Tale intervento manipolativo deve pertanto ritenersi lesivo delle prerogative del titolare dell’azione penale e conseguentemente integrare la nullità eccepita, che, atteso il suo carattere assoluto, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, imponendo la retrocessione degli atti allo stesso pubblico ministero per quanto di ulteriore competenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013

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