T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 223

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con il ricorso in epigrafe F.M., premesso di aver occupato dal 1993 l’alloggio assegnato a XXX, deceduto nel 1994, al quale prestava assistenza, ha impugnato il decreto di rilascio adottato dal Comune di Milano ai sensi dell’art. 25 della L.r. 91/83, come modificato dall’art. 26 della L.r. 28/90, ritenendolo illegittimo sia per incompetenza, in quanto adottato dal Direttore di Settore anziché dal Sindaco, sia per violazione degli artt. 2 e 14 della L.r. 91/83 in quanto, a suo dire, ella non sarebbe da considerarsi occupante abusiva bensì componente del nucleo familiare dell’assegnatario in quanto convivente da due anni.
Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1259 del 22 aprile 1997 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare fino alla conclusione del procedimento concernente la domanda di partecipazione al bando 1997.
All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, sulle conclusioni delle rispettive difese, la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che, come riferito dalla stessa ricorrente in ricorso, l’occupazione dell’alloggio è iniziata nel 1993, solo un anno prima del decesso dell’assegnatario.
Ne consegue che, a tenore dell’art. 2 della L.r. 91/83, mancano i presupposti di legge per considerare la ricorrente componente del nucleo familiare del XXX.
Stabiliva l’art. 2, comma 4, della L.r. 5 dicembre 1983, n. 91, Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel testo sostituito dall’art. 2 della L.r. 4 maggio 1990, n. 28, che "Possono essere considerate componenti il nucleo familiare, secondo la disciplina da emanarsi dal Consiglio Regionale con successivo regolamento, anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita e dichiarata nelle forme di legge, abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione, di cui al successivo art. 4, quarto comma, lett. b)…".
Nel caso di specie manca il suddetto requisito.
D’altra parte si rivela erroneo e inconferente il richiamo della ricorrente al comma 3 della stessa norma, che richiedeva la convivenza stabile per due anni, in quanto per un verso, come già detto, la ricorrente ha dichiarato che la convivenza durava da un anno; per altro verso la norma definiva il nucleo familiare come "la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge".
E’ evidente che la ricorrente non rientra in alcuna delle categorie parentali indicate dalla norma.
Infine, il successivo art. 14, che disciplinava il subentro nella domanda e nell’assegnazione e l’ampliamento del nucleo familiare, al comma 1 stabiliva che "in caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario subentrano, rispettivamente, nella domanda o nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dal precedente art. 2, terzo e quarto comma, e secondo l’ordine ivi indicato".
Da tanto discende la correttezza dell’operato del Comune nel qualificare l’occupazione da parte della ricorrente come abusiva e nell’intimare il rilascio dell’alloggio.
Quanto alla dedotta incompetenza del Direttore di Settore deve rammentarsi che ai sensi dell’art. 107 comma 5 del TUEL, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del comune l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
Pertanto, spetta al dirigente il potere di adozione dei provvedimenti di assegnazione, di revoca e di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16 maggio 2002, n. 2085).
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, atteso che la ricorrente beneficia del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Hadrian Simonetti, Referendario
Laura Marzano, Referendario, Estensore

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