Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-02-2013) 31-05-2013, n. 23730

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 3.2.2011, la sezione minori della corte di appello di Genova ha confermato la sentenza 6.10.09 del Gup presso il tribunale per i minorenni di Genova, con la quale M.R.J.R. era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente della minore età nonchè della diminuente del rito, alla pena di 9 mesi di reclusione e Euro 300,00, di multa, perchè riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato ex art. 61 c.p., n. 11, per essersi impossessato di preziosi, introducendosi in un appartamento, mediante le chiavi di cui si era impossessato, durante i lavori edili ivi eseguiti.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1.violazione di legge, in riferimento al trattamento sanzionatorio:

non è stata giustificata l’entità della pena base, superiore al minimo edittale e non è stato dato adeguato riconoscimento al comportamento collaborativo del giovane, tenuto immediatamente dopo la consumazione del fatto;

inoltre è stata confermata dal giudice di appello, senza adeguata motivazione, la mancata concessione dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6;

2. vizio di motivazione: non è stata data alcuna giustificazione al rigetto della richiesta di giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e al negato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6.

Il ricorso è infondato, in quanto i motivi propongono, in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonchè prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità e il rispetto dei fondamentali principi sedimentati nella giurisprudenza, che hanno guidato le conclusioni della corte di merito.

Con esse, in realtà, il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito.

Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame: il giudice di appello ha dato ampia giustificazione all’entità della pena, richiamando la dimostrata incapacità del minore di sapersi avvalere degli strumenti a lui offerti per modificare il proprio stile di vita, nonchè il comportamento successivo al fatto in esame (caratterizzato da una rapina e da altre negative condotte). Il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, è stato correttamente negato, in base all’accertata omissione dell’integrale riparazione del danno.

Secondo un’ insindacabile valutazione effettuata dai giudici di merito, nel corretto e razionale esercizio del potere discrezionale riconosciuto dal legislatore nella determinazione della pena, è stata attribuita alla confessione del giovane – alla luce del complesso delle risultanze processuali- la esclusiva rilevanza ai fini della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si applichi l’oscuramento dei dati.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *