Corte di Cassazione – Sentenza n. 15467 del 2011 Il giudice non è tenuto a indicare le norme sulle quali ha fondato la sua decisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rilevato che:

il F. citò in giudizio la ASL (…) per il risarcimento del danno che sosteneva essergli derivato dalla relazione redatta da una assistente sociale e da una psicologa (dipendenti della convenuta), che avevano indotto il Tribunale per i minorenni ad allontanare dalla famiglia il suo figlio minore, con provvedimento poi revocato dalla Corte d’appello di Milano;
nel giudizio la ASL chiamò in garanzia la RAS;
la domanda fu respinta dal primo giudice con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Milano;
propone ricorso per cassazione il F. attraverso due motivi;
rispondono con controricorso la Allianz (già RAS spa), nonché la ASL, la quale ultima propone anche ricorso incidentale;
tutte le parti hanno depositato memorie per l’udienza; osserva che:
i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza;
il primo motivo del ricorso principale, che solo formalmente censura la sentenza per vizi della motivazione è inammissibile, in quanto sostanzialmente si risolve nella richiesta rivolta alla Corte di legittimità di una nuova valutazione del fondo della controversia, così utilizzando il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito;
il secondo motivo dei ricorso principale è infondato, in quanto la legge impone al giudice di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma non gli impone di indicare le norme di diritto sulle quali fonda la decisione stessa. Nella specie, la sentenza perviene alle sue conclusioni dopo avere esaminato i presupposti giuridici della vicenda;
il ricorso principale deve essere, dunque, respinto;
il ricorso incidentale, benché non esplicitamente dichiarato tale, deve essere ritenuto condizionato all’accoglimento dei principale, e come tale assorbito;
sussistono i giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione,
Per questi motivi
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 14.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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