Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2013) 12-04-2013, n. 16607

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11 giugno 2012 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pena di anni 1 di reclusione inflitta ad E.K. L. dal Tribunale di Verona con sentenza emessa col rito abbreviato in data 23 marzo 2010 per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 (illegale reingresso in Italia, essendo stato sorpreso in (OMISSIS), dopo essere stato espulso dall’Italia, con accompagnamento alla frontiera eseguito il (OMISSIS)).

2.Avverso detta sentenza propone personalmente ricorso per cassazione E.K.L., lamentando:

1) – violazione della legge penale, in quanto la decisione della Corte di giustizia europea di dichiarare incompatibile con la direttiva 2008/115/CE il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter doveva ritenersi automaticamente esteso anche al reato di cui all’art. 13, comma 13 del medesimo testo di legge, anche perchè l’art. 11 della direttiva sopra citata prevedeva che il provvedimento di reimpatrio dello straniero extracomunitario poteva essere corredato di un divieto di reingresso, la cui durata non poteva superare gli anni 5, mentre la normativa vigente in Italia prevedeva che i provvedimenti di espulsione fossero corredati di un divieto di reingresso della durata di anni 10;

2) – motivazione contraddittoria e manifestamente illogica per essergli state concesse le attenuanti generiche solo equivalenti alla contestata recidiva; invero erano state emesse nei suoi confronti due sentenze di assoluzione dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter si che la recidiva ipotizzabile nei suoi confronti era quella semplice, con conseguente possibilità di concedergli le attenuanti generiche prevalenti.

Motivi della decisione

1. E’ infondato il primo motivo di ricorso proposto da E.K. L..

2. Contraria mente a quanto ritenuto dal ricorrente, il rientro nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario in precedenza espulso e che sia privo di speciale autorizzazione non è più previsto dalla legge come reato solo se avvenga oltre il termine di cinque anni dalla precedente espulsione; e, nella specie, non è contestato che il rientro del cittadino extracomunitario E.K. L. nel territorio dello Stato sia avvenuta meno di un anno dopo la sua precedente espulsione dall’Italia; il che comporta la piena conformità alla normativa europea del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 ascritto al citato E.K. L..

3. Invero la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, che ha acquistato efficacia diretta nel nostro ordinamento, stabilisce che il divieto di reingresso del cittadino extracomunitario in precedenza espulso non può valere per un periodo superiore ad anni 5 (cfr. Cass. Sez. 1 n. 12220 del 13/3/2012, Sanchez, Rv. 252214).

4. Occorre aggiungere che il legislatore italiano si è adeguato alla direttiva da ultimo citata, avendo sostituito, con il D.L. n. 89 del 2011, art. 3, comma 1 lett. c), n. 9 convertito con modificazioni nella L. n. 129 del 2011, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14 in modo conforme alla direttiva anzidetta; ed invero, secondo tale ultima norma, il divieto di reingresso in Italia di un cittadino extracomunitario già espulso dall’Italia, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 opera normalmente per un periodo non inferiore ad anni 3 e non superiore ad anni 5.

5. E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

La sentenza impugnata ha invero adeguatamente motivato sul punto, avendo fatto riferimento alla particolare esiguità della pena inflittagli, già corrispondente al minimo edittale, nonchè ai suoi precedenti penali, i quali, a prescindere dalle due assoluzioni indicate in ricorso, rimanevano pur sempre tali da consentire la contestazione della recidiva semplice.

6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

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