Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2013) 05-04-2013, n. 15823

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Forlì, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da G.D., diretta: in via principale, a far dichiarare nulla o inefficace la sentenza di condanna emessa dall’adito Tribunale in data 9 febbraio 2009 e posta in esecuzione nei suoi confronti, a ragione dell’assenza di una valida notificazione all’imputato, vuoi dell’avviso di chiusura indagini, vuoi del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che aveva disposto il giudizio sia infine della stessa sentenza di condanna; in via subordinata, la restituzione nel termine per impugnare la suddetta sentenza.

1.1 il giudice dell’esecuzione ha motivato la propria decisione, sulla base delle seguenti rilevazioni in fatto: che dall’esame degli atti emergeva che il G., per i fatti di cui al procedimento definito con la sentenza in data 9 febbraio 2009, era stato sottoposto a fermo, convalidato in data 20 ottobre 2001; che successivamente lo stesso era stato raggiunto da ordinanza cautelare, ed in sede d’interrogatorio aveva eletto domicilio in (OMISSIS); che al momento della revoca della misura (il 21 maggio 2002), l’imputato aveva eletto domicilio in (OMISSIS); che durante l’esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’imputato si era trasferito presso la compagna (residente in (OMISSIS)), senza tuttavia modificare l’elezione di domicilio; che la notifica del decreto che dispose il giudizio, dopo un infruttuoso tentativo nel luogo di effettiva residenza (Roma, (OMISSIS)), era stata eseguita presso il difensore, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.; che anche la notifica dell’estratto della sentenza di condanna, dopo un infruttuoso tentativo nel domicilio eletto o dichiarato in (OMISSIS), era stata eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen..

1.1.1 Ciò posto il giudice dell’esecuzione riteneva che sebbene la dichiarazione di contumacia dell’imputato in sede dibattimentale appariva "non corretta", la questione relativa alla nullità della notifica al G. degli atti del procedimento diversi dalla sentenza di condanna, non era deducibile in sede di esecuzione; che la notifica dell’estratto contumaciale risultava eseguita correttamente, in quanto, successivamente all’elezione di domicilio, colpevolmente l’imputato aveva omesso di comunicare le successive variazioni dello stesso; che l’imputato, in quanto sottoposto a fermo ed a misura cautelare, aveva avuto conoscenza del procedimento promosso nei suoi confronti, sicchè tale circostanza, unitamente a quella che l’imputato colpevolmente aveva omesso di comunicare le modifiche del domicilio successivamente all’atto di elezione dello stesso, comportava il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione.

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il G. per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento. Più specificamente, nel ricorso si ribadisce, in primo luogo, la fondatezza dell’istanza principale (declaratoria di inefficacia della sentenza) erroneamente disattesa dal giudice dell’esecuzione, evidenziando, al riguardo, che le notifiche all’imputato degli atti del procedimento, devono ritenersi nude, in quanto illegittimamente eseguite ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, e ciò a ragione dell’assunto che avendo l’imputato, durante l’esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, comunicato il mutamento del luogo di esecuzione della misura (in (OMISSIS)), ciò comportava ipso facto il cambiamento del domicilio ai fini notificatori.

Con riferimento poi all’istanza subordinata di restituzione nel termine per proporre impugnazione, nel ricorso si sostiene che incongruamente il giudice dell’esecuzione l’aveva disattesa, pur riconoscendo la non corretta dichiarazione di contumacia dell’imputato in sede dibattimentale, ed evidenziati i presupposti per l’accoglimento della stessa quali definiti dal novellato art. 175 cod. proc. pen., sostiene che nel caso in esame non sussistono elementi Idonei a vincere la presunzione di non conoscenza da parte del ricorrente della sentenza emessa nei suoi confronti, tenuto conto che la notifica dell’estratto contumaciale, così come di tutti gli atti del procedimento antecedenti la deliberazione della sentenza, erano stati notificati presso il difensore d’ufficio e che nel caso in esame non si configura alcuna volontaria rinuncia dei G. a comparire ovvero ad impugnare la sentenza di condanna, deliberata nei suoi confronti.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione è basata su motivi infondati.

Le deduzioni difensive sviluppate nel ricorso, risultano prescindere infatti dall’apparato argomentativo, logico e coerente, sviluppato dal giudice dell’esecuzione e si risolvono in una sostanziale riproposizione delle proprie istanze, motivatamente disattese dal giudice di merito.

1.1 In particolare la decisione impugnata, quanto alla sua prima ratio decidendi, appare del tutto conforme al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in sede di incidente di esecuzione, l’indagine affidata al giudice di merito è limitata al controllo dell’esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. A tal fine, il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’intrapresa esecuzione (in termini, si veda Sez. 1, n. 79 del 14/01/1992 – dep. 10/03/1992, Maiolo, Rv. 189603).

Orbene nel caso in esame è pacifico che l’imputato aveva eletto (o comunque dichiarato) il proprio domicilio in (OMISSIS), e che lo stesso ha omesso di comunicare all’autorità procedente la revoca o la modifica del suddetto domicilio, circostanza che rende legittima la notifica eseguita mediante consegna dell’atto al difensore, dovendosi in particolare ribadire la validità del principio secondo cui l’elezione di domicilio e le eventuali sue modificazioni sono atti a forma vincolata e debbono risultare da dichiarazioni raccolte in processo verbale, non potendo ritenersi un atto equipollente alla prescritta comunicazione di variazione, una semplice dichiarazione dell’interessato di un mutamento del luogo di esecuzione di una misura cautelare.

1.2 Infondate si rivelano anche le censure sviluppate in ricorso relativamente al mancato accoglimento della richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare, ove si consideri, che questa Corte, con espresso riferimento alla nuova formulazione dell’art. 175 cod. proc. pen., ha espressamente chiarito come in tema di restituzione nel termine per Impugnare una sentenza contumaciale di condanna, l’omessa comunicazione, da parte dell’imputato, all’Autorità giudiziaria procedente delle variazioni del domicilio in precedenza eletto costituisce una precisa manifestazione di rinuncia a prendere parte al processo, essendo la condotta finalizzata a impedire il rintraccio dell’imputato che si pone nella volontaria condizione di non avere conoscenza degli atti processuali.

(Sez. 4, n. 37991 del 21/06/2006 – dep. 20/11/ 2006, Bellopede, Rv.

235975); principio questo che non vi è ragione di disattendere nel presente giudizio.

2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013

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